-->

venerdì 13 novembre 2020

Vademecum del Dittatore Libertario - Problemi della transizione e programma del Partito Libertario

di Fabio Massimo Nicosia

 

1.      Premessa: gli anarchici e la presa del potere.

 

Il 15 settembre 1872, gli anarchici della Federazione del Giura  convocarono un'assemblea a Saint Imier (regione della Giura bernese in Svizzera), inteso come un Congresso straordinario dell'Internazionale operaia, e si dedicarono ad organizzare, secondo la formula di Kropotkin, “la rivolta permanente mediante la parola, lo scritto, il pugnale, il fucile, la dinamite”. Furono presenti i delegati del Giura, dell'Italia, degli Stati Uniti, e anche alcuni delegati francesi e spagnoli, mentre non si presentarono i tedeschi, gli inglesi, i belgi. La riunione sconfessò il Congresso dell'Aja dell’Internazionale, che aveva sancito l'espulsione degli anarchici, giudicandolo invalido, in quanto manipolato dai marxisti e di conseguenza ne convocarono un altro a Ginevra, che si tenne dall’1 al 6 settembre 1873.

Il Congresso di Saint Imier fissò i punti cardine della strategia anarchica, che vengono meglio compresi in quanto li si inquadri come proposte alternative a quelle proprie della strategia marxiana e marxista. A parte le polemiche relative all’organizzazione interna, che gli anarchici volevano antiautoritaria e federale, fondata su principi volontaristici e autonomistici, la proposta principale riguarda l’atteggiamento nei confronti degli Stati e della politica; ebbene, in base agli enunciati di Saint Imier, la distruzione d'ogni potere politico è il primo dovere del proletariato”, mentre, in polemica con i marxisti, veniva sostenuto che l’organizzazione d'un potere politico provvisorio sedicente rivoluzionario e capace d'accelerare la distruzione dello Stato, non può essere che un inganno di più e sarebbe tanto pericolosa come i governi oggi esistenti; e quindi, “respingendo ogni compromesso al fine di attuare la rivoluzione sociale, i proletari d'ogni paese devono stabilire, al di fuori di ogni politica borghese, la solidarietà dell'azione rivoluzionaria”.

Ciò in quanto “All'organismo privilegiato e autoritario dello Stato si dovrà sostituire l'organizzazione libera e spontanea del lavoro, che sarà una garanzia permanente del mantenimento dell'organismo economico contro quello politico. Lasciando alla pratica della rivoluzione sociale i dettagli dell'organizzazione positiva, noi intendiamo perciò organizzare solidamente la resistenza su larga scala. Lo strumento di tale resistenza è lo sciopero politico, più che non economico, perché le lotte economiche sono in realtà strumentali alla rivoluzione politica: “Lo sciopero sarà per noi un mezzo prezioso di lotta, benché non ci facciamo illusioni sul suoi risultati economici. Noi l'accettiamo come un prodotto dell'antagonismo fra lavoro e capitale. In questo antagonismo gli operai diventeranno sempre più coscienti dell'abisso che esiste fra la borghesia e il proletariato. Attraverso le piccole lotte economiche il proletariato si prepara alla grande lotta rivoluzionaria che distruggerà tutti i privilegi e le classi e darà all'operaio il diritto di godere del prodotto integrale del suo lavoro e con questo gli procurerà i mezzi di sviluppare tutta la sua forza materiale e intellettuale e morale”.

Da quanto abbiamo visto, emerge subito una considerazione: a differenza del marxista, che crede nel primato dell’economico, in apparente paradosso l’anarchico crede nel primato della politica e dello Stato. Vale a dire che, in un ordinamento lessicografico, la forza viene prima della produzione, ne è presupposto e antecedente, e quindi, in termini marxiani, la forza, e non l’”economia” è la reale struttura, dato che la produzione dipende dalla forza e non la regge, dato che per rendere produttivo un suolo bisogna prima occuparlo. Ma si noti che gli stessi marxisti finiscono con il condividere, senza ammetterlo, la stessa idea, nel momento in cui propongono come soluzione la conquista, rivoluzionaria o riformista a seconda delle correnti, dello Stato per realizzare il rivolgimento economico che hanno in mente.

Del resto, lo Stato possiede il capitale preliminare, il demanio, sul quale tutte le altre attività si insediano, ed è capitale detenuto con la forza e sottratto ai cittadini, una volta che si ammetta, con la dottrina costituzionalistica, che il demanio è dei cittadini in quanto “popolo sovrano”, e non di proprietà dello Stato persona.

Dato il primato della forza, che lo Stato incarna, l’anarchico classico di Saint Imier, che è fondamentalmente un seguace di Bakunin, ha quindi questa proposta: distruggere lo Stato attraverso la rivoluzione, che è atto di forza a propria volta, quindi una forza che si contrappone a una forza che si vuole superiore, e quindi deve trattarsi di una forza tale da poter distruggere qualcosa che, a tutta prima, parrebbe non scalfibile.

Senonché lo Stato non è solo concentrazione di forza, ma anche idea che vive nella mente delle persone, la quale funziona come sua formula di legittimazione, l’idea cioè che quella concentrazione di forza sia indispensabile al vivere civile e associato, “indispensabile” alla realizzazione del “bene pubblico”, per la quale si ritiene quindi occorra esercizio di forza e autorità; e quell’idea viene diffusa tra la popolazione attraverso un’incessante propaganda, che conduce alla sua diffusa accettazione: sicché l’atto di forza rivoluzionario deve essere in grado di distruggere, insieme a un apparato, anche una concezione ideale, ovvero confidando nel fatto che la maggior parte delle persone sia semplicemente acquiescente, e sarebbe acquiescente nei confronti di qualsiasi sistema, e quindi nemmeno si pone il problema, con la conseguenza che sarebbe perfettamente in condizione di accettare anche la nuova proposta.

Però le cose non paiono in realtà così semplici. Gli anarchici si vogliono antiautoritari, e tuttavia fu Lenin a richiamare la loro attenzione, nel volumetto Stato e rivoluzione, nel quale il leader bolscevico espose la dottrina marxista dello Stato e dell’estinzione dello Stato, sul fatto che la rivoluzione è un atto estremamente autoritario, il che non la delegittima sul piano morale, dato che può essere intesa come atto di legittima difesa, ma la rende problematica dal punto di vista della critica di Saint Imier all’esercizio stesso del potere, dato che la rivoluzione è un atto di esercizio del potere (sia pure in stato di legittima difesa o di necessità).

Discutendo con interlocutori anarchici classici, in particolare con il collettivo del sito Anarcopedia, il Wikipedia dell’anarchismo, ho posto la domanda cruciale, ossia come intendano loro arrivare alla “società anarchica”, qualsiasi cosa ciò significhi, una volta realizzata la rivoluzione, qualsiasi cosa ciò significhi. Ebbene, la loro risposta è stata che i rivoluzionari guideranno una transizione, ovviamente a sua volta rivoluzionaria, attraverso la quale, respingendo gli attacchi controrivoluzionari, si possa poi giungere all’agognata meta dell’anarchia.

Ora, a me non pare che tale risposta un po’ approssimativa riesca a eludere l’idea che, in ogni caso, la rivoluzione anarchica non farà altro, almeno in una prima fase, che a dare vita a un governo anarchico, il quale guidi, in nome delle idee dell’anarchismo, la transizione verso l’anarchia. Che poi tale governo sia accentrato, decentrato o diffuso non cambia di molto lo scenario, dato che si tratta di scelte tattiche comunque discutibili e opinabili: quello che conta è che di governo si tratta, e allora tanto vale ammetterlo senza infingimenti e giri di parole: gli anarchici devono mirare (non possono che mirare) alla presa del governo e del potere, per condurre un percorso di transizione verso la società libertaria.

D’altra parte, se si ammette che non tutti gli uomini siano dotati di inclinazione libertaria, la lotta contro gli autoritari non sarà di breve durata, e quindi non è chiaro, dal punto di vista stesso dell’anarchico classico, quanto quella transizione debba durare, e quindi quanto debba durare lo stesso “governo” anarchico, pur astrattamente negato dall’anarchico classico, ma ammesso sotto mentite spoglie.

Tutto questo spiega la scelta di costituire un partito libertario da parte di anarchici quali siamo io e altri che hanno concorso con me a fondare il “Partito Libertario”. Per alcuni potrebbe trattarsi di un ossimoro, tuttavia esistono a sostegno di questa scelta argomenti razionali. Si tratta di prendere atto delle secche in cui si è arenato il movimento anarchico ufficiale con il suo estraniarsi dalla politica, riconoscendo che, almeno su questo punto, hanno avuto ragione i marxisti, ossia che per far valere le proprie idee nella società è indispensabile fare i conti con la questione del potere, e possibilmente esercitarlo, non essendo affatto sufficiente evocare sia pure necessari “movimenti dal basso”. Naturalmente i marxisti hanno poi fallito, perché non disponevano di un’adeguata dottrina dello Stato, o dell’estinzione dello Stato, e quindi, una volta conquistatolo, non l’hanno per nulla fatto deperire, ma, anzi, l’hanno rafforzato, e la lettura di Stato e rivoluzione di Lenin è istruttiva al riguardo, mostrando come il mezzo non fosse adeguato all’obiettivo, pur in buona parte esattamente individuato. Occorre allora riflettere attorno a un’ipotesi alternativa, quella di dittatura libertaria, concetto naturalmente da prendere solo in parte alla lettera, ma essenzialmente come metafora dell’attitudine di un partito libertario al governo, il quale implementi scelte libertarie, e quindi volte alla diretta e immediata, ossia senza invocare dialettiche hegeliane per giustificare percorsi in senso opposto, dell’apparato coercitivo.

Naturalmente, tutto ciò va apparentemente contro i principi anarchici di Saint Imier, quelli che li opposero a marxiani e marxisti. Vediamo allora in che cosa tale proposta somiglia e in che cosa differisce da quella delle correnti marxiste. Somiglia sotto il profilo della presa del potere. Gli anarchici, infatti, vedono nel potere solo una cosa cattiva, ma, come abbiamo visto, non sono in grado di spiegare come farebbero loro a condurre un percorso verso la realizzazione della società da loro auspicata, attraverso quale processo di transizione. E allora si dica chiaramente che si punta alla presa del potere, e che da lì si governi un processo di transizione verso la società futura.

Se vi è questa analogia, vi sono però anche profonde differenze. Marx, e soprattutto Lenin, pensavano a una presa del potere che comportasse un rafforzamento dello Stato, mentre la nostra proposta ne implica, per nulla paradossalmente, lo smantellamento. Si tratta infatti, sia pure dal governo, di ampliare progressivamente e incessantemente le libertà individuali, fino a immaginare l’estinzione dello Stato non, come in Marx e Lenin (ma anche in Stalin e Mao) come uno strano effetto dialettico automatico di quel rafforzamento, ma come un obiettivo da perseguire deliberatamente e coerentemente.

 

Oltre a simili questioni di strategia, mi distingue invece dagli anarco-comunisti la difesa della libera iniziativa economica come espressione della libertà e della personalità dell’individuo, e il rifiuto di qualsiasi forma di comunismo della scarsità, che sarebbe una tirannia insopportabile per la dignità umana. Altra cosa sarebbe ipotizzare un comunismo dell’abbondanza e del lusso, come ha fatto di recente Aaron Bastani, il che presuppone però un ulteriore sviluppo della tecnologia nella direzione della piena automazione, la quale sola consentirebbe l’anarchica “presa nel mucchio” e di ipotizzare modelli di gratuità, non in nome di una totalitaria “abolizione della moneta”, ma in nome del suo ridimensionamento pratico, attraverso il percorso del libero conio, con riferimento a beni di consumo liberamente e largamente attingibili. Propongo quindi un “centro anarchico”, distinto sia dall’idiocrazia (potere dei privati, da idion, privato in greco) anarco-capitalista, sia dal pauperismo anarco-comunista tradizionale: trattandosi di un programma preciso, si spiega come occorra una figura in grado di realizzarne l’implementazione, e questa figura è rappresentata da quello che chiamo dittatore libertario.

 

 

2.      Sul concetto di dittatura libertaria.

 

      Il punto da cui partire è probabilmente il concetto di dittatura in Kenneth Arrow. Semplificando di molto, mi limito a dire che, per Arrow, è impossibile un governante, anche democratico, che non imponga le proprie preferenze al resto della società.  Per Arrow, infatti, sarebbe ragionevole imporre a ogni costituzione alcune condizioni, una delle quali sarebbe proprio la condizione di “non dittatura”: non deve esservi alcun individuo le cui preferenze siano automaticamente le preferenze della società indipendentemente dalle preferenze di tutti gli altri individui. Per Arrow, tuttavia, è impossibile che una scelta collettiva soddisfi contemporaneamente tutte le condizioni di razionalità che propone, ed è invece verosimile che una scelta sociale incorra nel carattere di dittatorialità, dato che la scelta stessa corrisponderà inevitabilmente alle preferenze di qualche individuo specifico; il che, si badi, è l’opposto di un’opzione contrattuale, nella quale la scelta finale condivisa astrae rispetto alle posizioni originarie delle parti: al contrario, qui si impone la scelta di una delle parti, che diviene appunto “dittatore”.

 

In questo senso, anche il governante libertario sarebbe inevitabilmente un dittatore, in quanto imporrebbe le proprie preferenze libertarie alla società. Ma c’è una differenza rispetto al governante non libertario, ossia che il “dittatore” libertario imporrebbe alla società preferenze libertarie, ossia meta-preferenze formali e non proprie preferenze contenutistiche. Il dittatore libertario verrebbe cioè collocato non al livello delle sue proprie preferenze di contenuto, ma al meta-livello della preferenza formale di consentire tutte le preferenze compossibili, per utilizzare la dizione di Robert Nozick. Il dittatore libertario consente quindi l’esplicazione di qualsiasi preferenza, alla sola condizione che si tratti di preferenza non invasiva e non impeditiva nei confronti dell’esplicarsi delle preferenze altrui, che vengono tutte ammesse, tranne appunto quelle invasive e impeditive, che non attengono all’inclinazione libertaria, ma all’inclinazione autoritaria.

 

Naturalmente la soluzione è comunque imperfetta, dato che, in presenza di dittatore libertario “vero e proprio” e non metaforico, la meta-norma non sarebbe meramente astratta ma personificata, quindi si tratterebbe di una meta-norma incarnata e non pura, come si dovrebbe intendere, ossia davvero liberamente attingibile da ciascuno, in assenza di alcuna autorizzazione personale.

 

Tuttavia, questo carattere spurio deriva dal carattere transitorio della dittatura personificata, in quanto si tratta di condurre il percorso a partire da qui, ossia in una situazione, nella quale un governo personificato già esiste, salvo spostarlo nelle scelte al meta-livello della compossibilità universale, e non al livello delle scelte di contenuto da parte del governo stesso: le uniche opzioni di contenuto ammesse sono quindi quelle in grado di condurre la transizione, eliminando gli ostacoli alla compossibilità, sicché l’attività di eliminazione degli ostacoli è inevitabilmente contenutistica, e non solo formale, anche se in negativo.

 

Ora, posto che il governo libertario sia nelle mani di dotati di inclinazione libertaria, ossia di individui concretamente interessati a compiere quel percorso, si darebbe effettivamente una coincidenza tra le loro preferenze soggettive e i contenuti della scelta collettiva imposta a tutta la società, anche ai privi di inclinazione libertaria. Tuttavia, tale circostanza non sarebbe sufficiente, giacché non troverebbe purtroppo altra garanzia, ipotizzando l’assenza di adeguati contrappesi, se non la loro forza di convinzione e buona volontà: sicché una co-condizione per l’efficacia del governo libertario rispetto ai suoi propri obiettivi dichiarati è rappresentata dalla diffusa presenza di un vasto movimento di consapevoli, che costituisca appunto contrappeso sostanziale alle tentazioni del potere, alle quali non è detto che il governante libertario saprebbe sottrarsi, dato l’individualismo autointeressato, al pari di qualunque altro governante.

 

Le preferenze “dittatoriali” fatte valere da D.L. sono quini meta-preferenze, dato che il loro contenuto è puramente formale, e consiste esattamente nel consentire la libera espressione di tutte le preferenze contenutisticamente compossibili, rendendole, ove necessario, dinamicamente tali. La meta-preferenza di D.L. coincide in realtà con tutte queste preferenze, sicché, correggendo Arrow, essa è socialmente preferibile: ciò che essa preferenza esclude, collocandosi al meta-livello, sono solo le preferenze escludenti, quel che impedisce sono esclusivamente le preferenze impedienti, violente o meramente emulative, le pretese invasive, che per loro natura non sono universalizzabili (se si dessero solo preferenze impedienti, non si darebbe alcuna preferenza in positivo), e così la dittatura libertaria implica l’eliminazione dal campo di preferenze non invasive.

Qualcuno obietterà che, opponendoci alle pretese impeditive, si finirebbe comunque per eliminare dall’orizzonte osservato talune tra le preferenze, ma si tratterebbe di un abbaglio: in effetti, proprio perché la posizione libertaria consiste nel non escludere alcuna preferenza, le preferenze escludenti si collocano al di sotto del meta-livello e si escludono da sé dalla prospettiva libertaria, semplicemente in quanto tese a escludere preferenze, dato che una preferenza che escluda preferenze non sarebbe libertaria (conforme all’inclinazione libertaria)!

Le preferenze impedienti ed escludenti semplicemente non sono libertarie, sicché impedirle ed escluderle a nostra volta è puramente difensivo e del tutto coerente, non solo con noi stessi, ma con la vocazione, di violenta pretesa all’autosufficienza, propria di quelle preferenze che si auto-parcellizzano, e che si vorrebbero proporre come sottratte al vaglio critico sul loro costituire forzosa fonte di costi, prospettati dai percettori del loro riflesso in termini di rendita come sottratti all’indennizzo.

Intendendo invece le preferenze personali ammesse come compossibili, il “tipo” relativismo e il “tipo” assolutismo finiscono con il confluire, o almeno col convivere, nel senso che ognuno si colloca al proprio distinto livello logico; e ognuno, e non solo un leader o un élite, nel momento in cui accetta, per quanto gli compete, tale compossibilità, la autorizza, e diviene a sua volta D.L., sicché tutti siano, per così dire, dittatori libertari in concorrenza. Solo ove detta ipotesi di compossibilità tra tutte le preferenze si realizzi, solo allora potrà dirsi realizzata l’esistenza della meta-norma che esprime il puro diritto oggettivo, corrispondente al dato di fatto che tutti i “diritti soggettivi”, ossia tutte le pretese individuali siano ammesse, in quanto si tollerino, si rispettino e si rivelino pertanto tra loro compatibili nei fatti.

 

Il “paradosso libertario” consiste dunque in ciò, che in una “situazione” nella quale nessun valore particolare risultasse imposto, ci troveremmo esattamente in uno “stato” che avesse viceversa fatto interamente propri esattamente i valori libertari; sicché al momento culminante del relativismo apparente, nutrito dal contraddittorio tra le diverse opzioni culturali, corrisponderebbe in realtà paradossalmente una precisa forma di assolutismo: l’unico concepibile, quello situato al meta-livello, un ”assolutismo” che può fare a meno dell’intermediazione statuale, perché non incorre nella contraddizione “relativistica” di fondarsi su una propria verità parziale, particolare, senza la bizzarra pretesa che sia poi lo strumento dello Stato a farla propria direttamente e immediatamente, ad assorbirla senza mediazioni, per imporla anche ai consociati con la condividessero. Un “assolutismo” che si realizza interamente nella piena convivenza e contestualità delle verità parziali e “relative”, in quanto queste siano poste in condizione di convivere senza sopraffarsi, o anche solo senza cercare di farlo.

 

I titolari delle preferenze personali compossibili, per quanto queste siano diversissime tra loro, condividono quindi l’identica meta-preferenza. Sicché ogni verità relativa convive in un assoluto: quello che consente alle verità relative di convivere. Un’altra annotazione: la migliore dottrina sulla revisione costituzionale (e in particolare la migliore dottrina sulla revisione costituzionale della norma sulla revisione costituzionale) rende superata la distinzione schmittiana tra dittatura commissaria e dittatura sovrana, dato che, se il decisore democratico è comunque “dittatore” nel senso di Arrow, esso è sempre virtualmente anche dittatore sovrano, essendo nella sua facoltà di modificare, sia pure attraverso determinate procedure e nonostante le opinioni contrarie, la stessa Costituzione, anche interamente.

 

Occorre infatti considerare che, in dottrina, sono state espresse posizioni volte a negare la possibilità di revisione di norme come l’art. 138 della nostra Costituzione, o l’88 di quella danese (Alf Ross) , in nome del preteso carattere autoreferenziale di una norma che modificasse l’art. 138 attraverso (inevitabilmente) le procedure dello stesso 138. Tuttavia si tratta di una prospettazione erronea, dato che in un tal caso non si darebbe alcuna autoreferenzialità, posto che non sarebbe direttamente lo stesso art. 138 a modificare o ad abrogare se stesso, giacché tale compito verrebbe piuttosto affidato a una diversa e ulteriore norma di rango costituzionale, approvata sì attraverso il procedimento previsto dall’art. 138, ma che sarebbe ovviamente altro dallo stesso art. 138, la quale norma di rango costituzionale approvata riverberebbe a sua volta effetti sull’art. 138 medesimo, a sua volta modificandolo o abrogandolo.

 

Non sarebbe dunque, ripeto per maggior chiarezza, l’art. 138 ad abrogare il 138, ma una norma-passaggio intermedio, posta in essere attraverso la procedura prevista dallo stesso art. 138. Non c’è dunque limite a quanto lo stesso D.L. possa realizzare, persino nel rispetto della legittimità procedurale “vigente”, il che potrebbe anche esser garanzia che tutto ciò avvenga col massimo consenso possibile (ad esempio attraverso il referendum previsto dallo stesso art. 138). D’altra parte, non è nemmeno detto che per conseguire tale obiettivo sia necessaria una revisione costituzionale, dato che sono già vigenti innumerevoli principi, anche e soprattutto di rango internazionale, in grado di neutralizzare l’idea della vigenza del monopolio collettivo della forza, insito nella configurazione degli odierni ordinamenti statuali e delle altre istituzioni coercitive nei termini dell’abuso di posizione dominante, al cui istituto risultano letteralmente riconducibili, per non parlare dell’art. 416 bis c.p., con conseguente invalidazione dello Stato persino dal suo stesso punto di vista, ossia dal punto di vista del suo stesso ordinamento, quantomeno formale o teorico.

 

Una seconda riflessione a sostegno della proposta di dittatura libertaria, dittatura nel senso tecnico di Arrow, deriva dall’analisi del teorema di Amartya Sen sulla presunta impossibilità del liberale, o libertario, paretiano. Anche qui semplifico molto il ragionamento di Sen, attraverso una sua riduzione, che sia utile ai nostri fini: secondo l’economista indiano, dati un lascivo, il quale voglia leggere un libro all’indice, e un pudico che voglia impedirglielo, sarebbe impossibile contemperare le due pretese, è l’esito sarebbe quindi inefficiente in termini paretiani, ma anche “illiberale”, in quanto uno dei due interessi verrebbe totalmente sacrificato. A mio avviso Sen incorre qui in un grave abbaglio, derivante dalla sua scarsa sensibilità libertaria, anche se in uno scritto successivo –di solito trascurato nei resoconti- riconosce che la soluzione può trovarsi al livello delle meta-preferenze.

 

Il fatto è però che trasferendo la soluzione al meta-livello, si ammette che la situazione originariamente delineata non era affatto “liberale”, perché uno dei due soggetti, il pudico, voleva impedire all’altro di leggere un libro, e la soluzione finalmente proposta come “liberale” è semplicemente quella di sacrificare l’interesse del pudico. Vale a dire che Sen ragiona come se il lascivo, leggendo il libro, ledesse qualche diritto tutelato dal punto di vista liberale del pudico: ossia leggere violerebbe diritti, in particolare il diritto di chi non vuole che io legga, come se questa “bella pretesa” fosse rilevante per un liberale o un libertario, e non andasse invece puramente e semplicemente ignorata, non meritando alcuna considerazione!

 

In altri termini, non ha senso denunciare come inefficiente e illiberale una situazione nella quale la preferenza autoritaria sia sacrificata, dato che scopo della proposta liberale o libertaria è esattamente sacrificare la preferenza rispondente all’inclinazione autoritaria: non è “liberale” tollerare la preferenza autoritaria, per cui non tollerarla sarebbe illiberale (!), lo è contestarla attivamente e negarla, impedirne puramente e semplicemente l’esercizio. Sicché delle due l’una: o il pudico cambia scala delle preferenze, facendo propria quella corrispondente all’inclinazione libertaria, ovvero il lascivo deve poter imporsi per poter leggere il libro: in questo senso egli si farebbe dittatore libertario, per ripristinare la libertà, intesa non solo come autonoma espressione del potere individuale, ma come spazio comune indivisibile, come ho proposto di intenderla nei miei scritti, prendendo le mosse dagli spunti forniti da Bakunin.

 

Il fatto è che Sen confonde la mera opinione del pudico sull’inopportunità di leggere il libro, che dal punto di vista libertario viene ammessa, e quindi considerata nel calcolo di utilità e di efficienza, con l’agire attivamente del pudico per impedire che il libro sia letto, il che dal punto di vista libertario semplicemente non può essere consentito, in quanto, per alludere al linguaggio di John Harsanyi,  preferenza esterna malevola, il cui esercizio va impedito, in quanto non meritevole di essere inserito in alcun calcolo, naturalmente sempre ragionando dal punto di vista dell’inclinazione libertaria.

 

Il dittatore libertario è quindi innanzi tutto una figura metaforica: chiunque di noi può essere “dittatore libertario”, imponendosi e impedendo gl’impedimenti agli illiberali. Tuttavia vi è un problema. E cioè che, nel mondo moderno, non risulta che l’inclinazione libertaria sia particolarmente diffusa. Dato il sistema democratico, rischiano cioè di prevalere costantemente le pulsioni illiberali, per quanto si possa sempre confidare nell’evoluzione del costume. Le battaglie sui diritti civili lo dimostrano. Esse hanno accompagnato per molti anni questa evoluzione, qualche volta l’hanno anticipata (droghe), altre volte (si pensi alla chiusura dei manicomi) si sono imposte con un successo ancora troppo parziale a un’opinione pubblica recalcitrante, e tuttora protesa a invocare il TSO come soluzione di problemi o per tacitare il dissidente.

 

Sic stantibus rebus, la proposta tradizionale degli anarchici di puramente e semplicemente demolire lo Stato non ci garantisce che ne emergerebbe una società libertaria, se l’inclinazione libertaria nella società è ancora minoritaria. Che cosa devono fare allora i libertari? A nostro avviso è loro compito andare al governo e imporre la loro dittatura (meta-dittatura) alla società, mettendo gl’illiberali in condizione di non nuocere, superando così la classica dicotomia riformismo/rivoluzione e, con riferimento alla seconda, la contrapposizione tra rivoluzione distruttiva del potere (cara agli anarchici classici: ricordate Bakunin? “Non può esistere rivoluzione senza distruzione vasta e appassionata”) e rivoluzione volta alla conquista di un potere statuale, propria della tradizione marxista e leninista.

 

La prima ipotesi pecca di ingenuità, perché sembra considerare “il potere” come qualcosa di esclusivamente fisico, che si possa sbriciolare aggredendolo direttamente, trascurando il suo carattere di costruzione della mente, di “credenza costitutiva”, per usare l’espressione di Hayek, che trova sì estrinsecazioni fisiche - l’apparato burocratico-militare e i suoi pretenziosi “palazzi” - ma che non possono essere demolite, se non una volta che quelle credenze, fondamento del consenso nei confronti delle istituzioni del dominio e della “legittimità” di questo, siano state intaccate. Credenza che consiste fondamentalmente in ciò, nella speranza o nell’autoillusione, nell’autoinganno, che qualcuno si occupi delle cose che noi trascuriamo, o che non abbiamo voglia di fare, anche per l’alto costo, in tutti i sensi, delle operazioni.

 

L’ipotesi rivoluzionaria della conquista del potere è poi a sua volta, a ben vedere, una variante massimale del riformismo, o comunque del gradualismo, fatta salva l’intenzione di non “mollare” il potere una volta conquistato, dato che tale conquista prelude all’adozione e all’implementazione di determinate riforme che non possono non essere realizzate con norme calate dall’alto, per quanto le si vogliano radicali, plasmando così, anche in tal caso, pur dopo un processo, che si vorrebbe rivoluzionario, gradualmente la nuova legittimità: il problema della transizione è quindi quello della trasformazione delle credenze, ma anche del governo.

 

 

 

3.      Il percorso della transizione dallo Stato ai common trust

 

Compito dunque del Dittatore Libertario è di liquidare lo Stato, il che affermo, si badi, in senso letterale. Occorre puntare, letteralmente, alla “liquidazione dello Stato”, nel senso di trasformare lo Stato in moneta sonante a vantaggio di tutti i cittadini, estinguendo così lo Stato stesso nel suo apparato burocratico e di welfare autoritario, che diventa fonte di indennizzo per i cittadini stessi per il danno subito in conseguenza dell’avere subito la coercizione, prima manifestazione del nuovo paradigma, che propongo, per il quale ci si associa per guadagnare, e non per rimetterci, rivoluzionario rispetto al vecchio paradigma della filosofia politica, si pensi a Hobbes, per il quale ci si associa in nome di una scarsità da ripartire autoritativamente.

Il primo passo in questa direzione consiste nell’ingaggiare una bella squadra di periti esperti di estimo, e di adibirli alla contabilizzazione del demanio, in modo da fare emergere le ricchezze comuni, comprese quelle immateriali (know how di diritto pubblico) attribuendo loro un valore in base ai vari criteri noti alla disciplina dell’estimo (rimando alla lettura di qualche manuale), ad esempio come il fair value, che prevede un’individuazione di valore vicina a quello di mercato, e di fissare quei beni come retrostante monetario; e ciò a opera di una banca demaniale di titolarità di tutti i cittadini, la cui emissione andrà suddivisa tra i cittadini stessi a titolo di indennizzo, il che consente appunto di accompagnare la distribuzione monetaria con lo smantellamento dell’apparato burocratico.

 

In effetti, se si scorrono le carte internazionali dei cosiddetti diritti umani, con particolare riferimento a quelli detti “sociali” di seconda generazione, noi ravvisiamo diritti di pretesa positiva, volti al conseguimento di prestazioni attive da parte dello Stato, quali il diritto all’abitazione, il diritto al cibo, il diritto al vestiario, il diritto all’istruzione, il diritto alle prestazioni sanitarie, e così via, ma non mai il diritto al denaro, che sarebbe la prestazione di un medium di carattere universale a impiego libero.

 

E si comprende bene il perché, dato che quei diritti di prestazione presuppongono l’intermediazione dello Stato del welfare, laddove il diritto al denaro, puramente e semplicemente, non richiede alcun apparato, e semmai impatterebbe in modo rivoluzionario sul sistema bancario, in una “dialettica del denaro”, il cui possesso, da privilegio degli assegnatari diretti della moneta fiat monopolistica, diviene diritto universale, ottenendo migliori risultati, in quanto fondati sulla libera scelta, rispetto al sistema di welfare, bypassando quell’intermediazione burocratica, e conducendo diritti alla pratica del libero conio, conciliando in sintesi il diritto di libertà con quello di prestazione, che diviene atto di libertà esso stesso, e non di mera “pretesa” all’altrui prestazione positiva, ossia alla prestazione da parte dello Stato; ecco quindi perché la “monetizzazione” dello Stato condurrebbe all’estinzione di questo, pur consentendo a ciascuno di perseguire a proprio modo obiettivi di cosiddetto carattere sociale, dato che l’importo assegnato, o liberamente emesso, sarebbe sufficiente a coprire anche le spese per le prestazioni sociali stesse, fermo restando sempre la possibilità di dar vita a organizzazioni di carattere comunitario spontaneo no profit.

 

Vediamo allora quali sono le premesse teoriche di una tale proposta, che formulerò in termini più succinti rispetto ad articolazioni estese, già fornite in miei precedenti testi gius-politici.

 

Dal punto di vista dell’assioma libertario, secondo il quale nessuno è legittimato a imporre unilateralmente obblighi giuridici o morali all’altro, la Terra va considerata res communis omnium, il che ben si comprende, dato che quell’assioma invalida ogni pretesa unilateralmente imposta, e quindi tanto lo Stato quanto la stessa proprietà privata, quando non supportata dal consenso degli altri, salvo poi precisare, come ho fatto nei miei scritti, in quali forme possa essere manifestato questo consenso e come esso possa essere “acquistato” dall’interessato, ad esempio corrispondendo un canone di natura indennitaria rispetto alla violazione di libertà negativa, conseguente all’impedimento opposto attraverso l’insediamento, non essendo giustificazione sufficiente la regola “chi prima arriva meglio alloggia”, che è priva di valenza morale.

 

Tuttavia, v’è una “Terra” che è già res communis per lo stesso attuale diritto positivo, e si tratta del demanio. Anzi, forse la Terra tutta andrebbe considerata oggi demanio in senso lato, dato che essa è interamente divisa in Stati, e quindi tutta la Terra è “territorio”, una volta che il territorio assoggettato dallo Stato viene fatto appunto rientrare in questa categoria del demanio in senso lato: del resto, sul territorio (anche quando non si tratta di demanio in senso stretto) lo Stato esercita la propria sovranità, che è qualcosa di più, e non di meno, della proprietà.

 

Ora, un importante risvolto materiale, patrimoniale e finanziario della cosiddetta “sovranità popolare” è rappresentato dalla titolarità da parte del popolo, vale a dire di ciascun singolo cittadino pro quota, di quel possente capitale comune che è rappresentato dal demanio. Ciò comporta uno slittamento di paradigma, perché l’implicazione che occorre trarne è che l’individuo, in quanto compartecipe della sovranità, è non solo titolare di potestà “sovrane”, oltre che di libertà personali fondamentali, ma anche ricco, e non certo solo metaforicamente, come lo era del resto il sovrano assoluto nello Stato patrimoniale per l’identica ragione, salvo che questa ricchezza non solo non viene esplicitamente riconosciuta, ma anzi è occultata e lasciata deliberatamente improduttiva, sicché quanto dovrebbe essere di res communis viene trattato da res nullius, il che ne consente per altro verso la depredazione, oltre allo spreco.

 

Non è un caso che il demanio non sia contabilizzato adeguatamente, lo è solo fittiziamente, nello stato patrimoniale del bilancio dello Stato, dato che se lo fosse si ribalterebbero molti luoghi comuni sullo stato della finanza pubblica, con evidenti ricadute sulla condizione delle persone reali. La contitolarità del demanio conferisce quindi materialità e nuova concretezza al concetto di sovranità popolare, munendo l’individuo-cittadino, al di là di ogni pur importante sentimento di appartenenza, di ulteriore substrato empirico, sulla base del quale, in quanto tecnicamente capitale (potenzialmente) produttivo e restrostante, potere emettere addirittura moneta; o nei termini della valuta nazionale, garantendo a tutti qualche forma di basic income, ovvero, per fare un passo libertario in più, del libero conio, se appunto il demanio è di titolarità pro quota di ognuno, e ognuno possa attingerne la propria quota di retrostante monetario.

 

Constatiamo in tal modo come, così come la mia proposta geo-comunista presenta un input individualista –l’immunità di ognuno dall’essere destinatario di obblighi esterni-, a sua volta il geo-comunismo offre un output individualista, vale a dire il libero conio, offrendo a ognuno quale retrostante monetario la propria quota di titolarità della Terra.

 

Lo Stato avanza la pretesa della concentrazione del diritto in chiave monopolistica, il che si esprime nel controllo materiale e di fatto del territorio, vietando (attraverso la minaccia della coazione) la concorrenza, rivendicando il monopolio, oltre che di quella risorsa primaria e preliminare che è la legittimazione, di una serie di servizi strettamente economici sul territorio stesso, primi tra tutti i servizi di protezione e di giustizia, che finanzia attraverso lo strumento primario della tassazione –oltre che dell’indebitamento-, ossia della riscossione coattiva delle risorse tra gli individui insediati sul territorio, sul quale  rivendica l’esercizio della propria supremazia.

Lo Stato, concentrato della minaccia della coercizione, è il trionfatore nel mercato della forza e della legittimazione (banda vincente), ma lo è per proporsi come impresa dominante nella produzione di una serie di servizi –la produzione del diritto, della protezione, della giustizia, della sicurezza sociale, etc.-, i quali tutti, in quanto considerati “beni pubblici”, giustificherebbero il loro finanziamento tramite imposizione fiscale; e si è sottolineato come lo Stato elabori la propria (auto)giustificazione ricorrendo a propria volta in un concetto economico quale quello di “bene pubblico” (public goods argument for the State), e si propone come impresa di realizzazione esattamente di quel bene o tipo di bene, astratto o concreto che sia.

Gli stessi processi di autoriproduzione della legittimazione garantiscono un servizio, il servizio di legittimazione appunto, dato lo Stato non si limita a garantire se stesso, ma offre assicurazione e tutela a una serie di soggetti, i quali pagano delle imposte in cambio, ma è tutto da verificare se queste imposte siano proporzionate al servizio fornito. Ad esempio, lo Stato fornisce il servizio di legittimazione al grande capitalista, o al banchiere, ma costoro riescono in grande parte a scaricare sulla collettività i costi della propria legittimazione e protezione, sicché l’imposizione fiscale crea distorsioni anche da questo punto di vista, in quanto non frutto di una contrattazione aperta, ma di negoziazioni opache, in cui è sempre il più capace ad accedere alle leve della coercizione a prevalere.

E’ quindi impossibile, nello Stato, distinguere l’economico dal non economico, non solo se i servizi che fornisce hanno chiaramente carattere economico, ma se assume rilevanza finanziaria persino il bene astratto della legittimità, e quindi lo Stato è impresa anche sotto tale particolare profilo; ma poiché è costitutivo dell’essere impresa il fatto di possedere un patrimonio, occorre interrogarsi su quale sia il patrimonio di cui lo Stato dispone, e di cui usufruisce, nello svolgimento della sua attività “imprenditoriale” di fornitore del servizio pubblico fondamentale: questo patrimonio è rappresentato proprio dal suo territorio, elemento costitutivo, per il diritto costituzionale, dello Stato stesso, e allora si propone l’interrogativo se si possa conciliare detto carattere costitutivo con il fatto di essere oggetto di proprietà in quanto risorsa e ricchezza.

Infatti, la scienza economica, nel momento in cui studia il fenomeno del capitale, riconduce a tale nozione anzitutto la terra, capitale preliminare, sul quale poi tutte le attività di produzione necessariamente si insediano. O, per meglio dire, la Terra, perché anche sottosuolo e soprasuolo rappresentano capitale economicamente rilevante: si pensi alle miniere, per il sottosuolo, e all’etere, per il soprasuolo, fino all’atmosfera.

Ora questo capitale, nel momento in cui diviene di proprietà dello Stato, acquisisce la denominazione di demanio; in senso lato, l’intero territorio, sul quale lo Stato esercita la propria supremazia, va considerato demanio: lo dimostra una disciplina, il diritto urbanistico, che tratta di fatto l’intero territorio come se fosse di proprietà dello Stato, perché è sempre lo Stato a stabilire quali attività, e con quali modalità concessorie, possano insediarsi sul territorio, e attraverso quali corresponsioni di costi (costo di costruzione, oneri di urbanizzazione, etc.) i diversi interesse possano schierarsi sul territorio stesso. In fondo, a ben vedere, vale ancora la norma regale, per la quale il territorio è di proprietà del sovrano, e i proprietari ne sono dei meri concessionari o usuari, dato che non v’è attività insediata, la quale, non solo non sia soggetta ad abilitazione e comporti costi, ma anche sia sistematicamente soggetta all’eventualità dell’ablazione.

V’è poi il demanio in senso stretto, e sia sufficiente leggere l’art. 822 del codice civile per rendersi conto della sua rilevanza. Se il demanio naturale non è che una declinazione speciale del territorio di cui si è detto, e può farsi rientrare nella categoria del capitale naturale, il demanio artificiale assume i chiari connotati del capitale fisso e fisico, destinato alla produzione, in particolare alla produzione di servizi (si pensi alle autostrade), o comunque alla fruizione da parte del pubblico, come il patrimonio artistico (che è capitale circolante), monumentale e culturale.

A questo punto va spiegato per quale ragione mai tutte queste ricchezze, che consentono di sussumere lo Stato quale categoria immediata, ex se, del capitale (e non “sovrastrutturalmente”, come riteneva invece Marx) non rilevano quanto potrebbero e dovrebbero, e sono insignificanti contabilmente: v’è infatti una ragione storica che spiega tale sottovalutazione, ossia che il demanio, in quanto espressione diretta della sovranità dello Stato, veniva considerato extra commercium, e quindi sottratto alla contabilizzazione nello stato patrimoniale del bilancio pubblico.

Tale irrilevanza finanziaria ha favorito la mala gestione e la non valorizzazione di questo capitale, il quale, da res communis ai cittadini quale è, ha finito con l’essere trattato da res nullius invece che da fonte di ricchezza per i cittadini stessi, i quali, invece di ricavarne beneficio finanziario, ne risultano oppressi attraverso la tassazione.

In tale ricostruzione, per la quale la sovranità sarebbe extra commercium, si esprime l’infondata pretesa della categoria del politico di sottrarsi all’economico, il che è irrealistico, come dimostra quella disciplina, derivata dalla scienza delle finanze italiana (come ha riconosciuto James Buchanan, e penso in particolare ad Antonio de Viti de Marco), nota con il nome di public choice, che studia esattamente le dinamiche economiche del politico. Senonché non si è trattato solo di un astratto fraintendimento scientifico, ma di una vera e propria opera di depauperamento dei cittadini, ai quali è stato occultata (Amilcare Puviani) la circostanza di essere possessori di sterminate ricchezze.

Occorre infatti considerare che, così come sotto lo Stato patrimoniale il demanio era di proprietà diretta del re in quanto sovrano, in regime viceversa di sovranità popolare, il demanio, in quanto capitale inerente la sovranità, va considerato di proprietà (sovrana) del popolo, vale a dire, in omaggio a un banale individualismo metodologico, di proprietà di ciascun singolo cittadino. Intendo qui la sovranità come una sorta di super-diritto reale, al quale tutti i diritti reali civilistici sono subordinati, in quanto soggetti sistematicamente a disciplina concessoria da parte del sovrano.

Lo Stato si rivela quindi prigioniero della propria inefficienza anche sotto tale particolare profilo, e la mancata valorizzazione del suo patrimonio (lo Stato non applica a sé l’art, 2424 del codice civile in materia di bilancio) finisce con l’affidare, a differenza proprio di quanto avveniva ai tempi dello Stato patrimoniale, in cui il patrimonio era redditizio per il suo titolare, esclusivamente alla coercizione dell’imposizione fiscale il proprio finanziamento.

Ciò fa dello Stato un’impresa consustanzialmente inefficiente, dato che ricorre alla coartazione e non alla valorizzazione del patrimonio per il proprio sostentamento, il che lo rende, da impresa di servizi, una vera e propria controimpresa, e lo qualifica, alla luce del moderno diritto della concorrenza, un abuso di posizione dominante per inefficienza deliberata (ad esempio per la mancata contabilizzazione e valorizzazione finanziaria del demanio); ma anche connaturata al fatto stesso di pretendere di concentrare una risorsa fisiologicamente diffusa come la forza, e di utilizzare questa come strumento di “soddisfazione dei consumatori”, il che rappresenta un evidente controsenso; tutto ciò rende lo Stato, una volta operata quella sussunzione normativa della sua fattispecie reale, un soggetto illecito (void per il diritto comunitario europeo, fonte principale del diritto della concorrenza); un illecito che, contrariamente a quanto imporrebbero i principi generali del diritto, non comporta risarcimento per i danneggiati, ma imposizione ulteriore, e costantemente riprodotta, di carattere economico-finanziario.

Quanto precede evidenzia pertanto che lo Stato è un soggetto economico, imprenditoriale e capitalista, e che lo è in modo fortemente inefficiente: tanto basta a renderlo invalido per il diritto della concorrenza, in quanto preteso monopolio che abusa della propria posizione dominante proprio attraverso l’inefficienza, ed è proprio il fatto di essere dominante (e abusante), che gli consente di essere inefficiente senza pagare dazio: del resto, solo un’”impresa” inefficiente usa la forza nei confronti dei suoi “clienti”. Quel che emerge, però, è che tale inefficienza non è rimediabile, se non al prezzo di cessare di essere uno “Stato” nell’accezione storicamente acquisita, dato che dovrebbe rinunciare a troppi elementi di sé, che a oggi sono considerati costitutivi dell’essenza della statutalità.

Lo Stato pretende di avere risolto il nodo gordiano della convivenza politica attraverso il rimedio dell’appartenenza necessaria a un presunto monopolio in nome del “bene pubblico”, e per garantirla è costretto a ricorrere alla coercizione. Senonché la coercizione è consustanzialmente inefficiente, dato che non valorizza le potenzialità del coartato, ma, come si è visto, nemmeno quelle del coartatore, almeno non quelle economico-finanziarie, sovrastate dall’uso della forza quale strumento, non di negoziazione, ma di inefficiente imposizione unilaterale.

E’ questo un difetto intrinseco delle dottrine del contratto sociale, che fanno di tale “contratto” un gioco a somma negativa (ci si associa rinunciando a propri diritti in cambio di una coercizione inefficiente), e non a somma positiva, ossia associarsi per garantire a sé dei benefici, attraverso la costituzione di istituzioni efficienti anche dal punto di vista economico-finanziario. Si tratta quindi di un ben strano “contratto”, dato che, a differenza di quanto avviene con un normale scambio di mercato, non si migliora, almeno tendenzialmente, la condizione degli scambisti, ma la si peggiora, rinunciando a qualcosa, non in nome di un beneficio più ampio, ma di un’ulteriore restrizione.

L’avere però ricostruito lo Stato come soggetto economico ed impresa, sia pure con connotati che la rendono un’inefficiente controimpresa, ci suggerisce la via di fuga, consistente nell’eliminazione di quegli elementi di inefficienza che abbiamo descritto; il che però, e questo è il punto, determina la cessazione dello Stato come storicamente lo conosciamo, dissolvendo quel preteso “monopolista di tutto” (Chamberlin) in un più ampio mercato concorrenziale, in cui finalmente gli individui si associno per trarre vantaggi, e non per ricavarne danni, dalla stessa gestione del territorio, che è il proprium di questo tipo di istituzioni.

Tra i filosofi politici classici, l’unico che si è mosso parzialmente in tale direzione è stato John Locke, configurando il suo istituto politico come un Trust. Occorre infatti considerare che il Trust, istituto di common law sorto dalla giurisdizione di equity, di cui Locke era funzionario, è intrinsecamente volto a beneficiare determinati soggetti (beneficiary) anche dal punto di vista finanziario, o comunque può agevolmente essere piegato a questi fini.

E noi abbiamo visto come lo Stato dispone di imponenti capitali, che trascura, e che non valorizza a vantaggio dei cittadini sul piano finanziario. Tuttavia, non v’è alcuna ragione che tale attività sia svolta in forma monopolistica. Del resto, il monopolio della forza può vivere solo attraverso la forza (il suo fine è il suo mezzo, il “provvedimento” schmittiano), dato che il fatto che la forza si concentri in un monopolio, trattandosi come detto di risorsa pandespota, non fa di quel monopolio un monopolio naturale, ma artificiale (artificioso), e quindi non vive spontaneamente, ma solo auto-imponendosi, vietando la concorrenza attraverso la minaccia della coazione.

Anche in politica, la condizione fisiologica è la concorrenza, non il monopolio, che si viene a instaurare attraverso una altrettanto artificiosa connessione tra la nozione di “bene pubblico” e quella della sua implementazione in chiave monopolistica. Senonché v’è un problema, ossia che la concorrenza si svolge sul territorio, e il territorio esprime una forte valenza in chiave monopolistica, dato che l’insediamento delle persone su di esso trasforma in indivisibili tra loro alcune scelte riguardanti il territorio stesso, pur quando gli individui intendessero vivere ognuno secondo uno stile di vita differenziato: il territorio a tutti indivisibilmente si impone, e quindi è res communis alle parti. E questa res communis, come si è visto, è capitale, e come capitale va fatto fruttare a vantaggio di tutti i comunisti.

Salvo che ora tale capitale è di proprietà formale dello Stato -solo in virtù della dottrina è dei cittadini-, il quale, come pure si è visto, è, in parte deliberatamente, in parte connaturatamente, inidoneo a farlo fruttare, dato che vive per la coazione e non per la produzione di ricchezza (se non dei politici e dei loro manutengoli). E allora si tratta di individuare delle istituzioni, alternative allo Stato come lo conosciamo, in grado di fare fruttare a vantaggio dei cittadini quel capitale comune che è il demanio. Il quale, a questo punto, perderebbe la propria denominazione (demanio viene da dominium), per essere riconosciuto come capitale comune di rilevanza politica, che propongo quale nozione di public choice, per intendere il nesso che intendo proporre tra il vivere associati e il fatto di ricavare guadagno, e non perdite, dal fatto di vivere associati.

Il capitale comune già demanio rimarrebbe appunto di titolarità comune, ma verrebbe affidato in gestione di valorizzazione a istituzioni, che, riecheggiando Locke, denomino Common Trust, quale sede della partecipazione, ben sì anche politicamente rilevante, ma anche e soprattutto della valorizzazione finanziaria. Il Trust che propongo è “common” in una duplice accezione: da un lato, si tratta di espressione di un nuovo diritto comune, derivazione del diritto della concorrenza, che già oggi si applica tanto ai soggetti privati, quanto a quelli di diritto pubblico, quale superamento e confluenza degli storici diritto pubblico e diritto privato, che prenda da quest’ultimo la contrattualità e il connesso principio di buona fede, e dal primo i principi di garanzia propri del diritto amministrativo, quale ad esempio la sindacabilità dei soggetti forti, anche di “diritto privato”, sotto il profilo dell’eccesso di potere, quale sintomo di situazione, e non solo di sistema, dell’istituto dell’abuso di posizione dominante; dall’altro lato, common significa che il Trust si occupa esattamente di valorizzare beni, anzi capitali, per definizione comuni.

Nell’istituto del Trust si è soliti distinguere il Disponente (Settlor), vale a dire il soggetto che costituisce il Trust e ne determina la regolamentazione; il Trustee, la persona o le persone alle quali il Settlor trasferisce i beni con l’obbligo di amministrarli; i “Beni in Trust” (Trust Fund), l’insieme dei beni costituiti in Trust  e i beneficiari (Beneficiaries), ossia coloro i quali vengono indicati nel Trust quali destinatari della distribuzione dei beni; il Guardiano (Protector), colui che ha il compito di vigilare e controllare che il Trustee persegua in modo corretto.

Ora, nel Common Trust il Settlor è rappresentato dai cittadini, i quali costituiscono il Trust a beneficio di se stessi, e sempre essi stessi fanno da guardiano a un Trustee sempre revocabile nelle proprie funzioni. Si tratta di un ribaltamento di paradigma, rispetto a quello a cui fa riferimento lo Stato, dato che la dimensione della valorizzazione economica del bene comune diventa una categoria della politica dei liberi individui, e chiamo questo capital-comunismo, dato che ci si associa non (solo) per distribuire costi, ma (soprattutto) per ripartire utili; il tutto sulla base dell’immanenza di un principio di unanimità de facto e per facta concludentia nel fatto stesso di volere aderire per uno scopo comune, dato che tutti sono comproprietari di quei beni, e non si configurano divergenze sul fatto di volerli mettere a profitto –un consenso sul fatto di guadagnare si può anche presumere-, non sono ammesse modifiche alla destinazione (redditizia) dei beni e sulla loro titolarità, e ci si divide (eventualmente) solo sulle scelte di carattere tecnico, la cui implementazione viene affidata a Trustee, che, come detto, sono sempre revocabili.

Il rimedio all’inefficienza dello Stato nel trarre utili dal capitale comune non è trasformare il capitale comune in capitale privato, il che dovrebbe quantomeno comportare risarcimento per il cittadino deprivato della sua quota di capitale comune, ma di assegnare al cittadino un utile derivante dalla gestione del capitale di cui è contitolare. La “privatizzazione” sarebbe una beffa per il cittadino vessato, un colpo di coda dello Stato declinante, il quale, dopo una grande epoca storica in cui ha fallito nel proprio compito di mettere a frutto il capitale comune, non sa fare altro, per porre rimedio al suo fallimento, che far cessare, non già la mancata valorizzazione, ma il carattere comune del capitale da valorizzare. E semmai, proprio l’ipotesi della privatizzazione del demanio dimostra come si tratti di assets in grado di produrre utili: ma per chi?

Ora, come si inserisce il demanio da valorizzare in tale quadro dottrinario? Il demanio, o “capitale comune di rilevanza politica”, non è che una particolare declinazione dell’idea della Terra come res communis, con la differenza che esso è capitale comune già oggi anche per il diritto positivo vigente.

In effetti, tutto il capitale naturale mondiale andrebbe a rigore definito, oggi, demanio, una volta assuntane la definizione lata che abbiamo accolto, alla luce del fatto che tutto il Globo è statualizzato. Salvo che gli Stati trattano da res nullius la res communis, e ne consentono la depredazione individuale senza indennizzo, creando i presupposti per lo sfruttamento in assenza di risarcimento.

Tuttavia, se noi ci atteniamo alla lettera dell’art. 822 del codice civile, siamo in grado di distinguere, come anticipato, il demanio naturale da quello artificiale. In realtà la distinzione è sfumata, dato che anche quello naturale è soggetto all’opera umana, e quindi rappresenta in una qualche misura un artificio della tecnica. Se lido del mare, spiagge, fiumi, torrenti, laghi, rade, boschi rientrano nel capitale naturale, strade, autostrade, monumenti, opere necessarie alla difesa, strade ferrate, aeroporti, opere d’arte, musei, pinacoteche, archivi e biblioteche sono veri e propri investimenti direttamente, come lo sono tutte le opere pubbliche, salvo che, con l’attuale contabilità, rappresentano solo un costo e non se ne vedono né le entrate, né il loro rilievo finanziario. E poi c’è l’etere, ma anche le riserve auree, che, da noi, sono poderose e sono di proprietà della Banca d’Italia; non demanio in senso stretto, ma ai nostri fini assimilabili per regime (e se non lo fossero andrebbero comunque espropriate in quanto capitale intrinsecamente comune al “popolo”).

Poi ci sono tutti i beni immateriali. Occorre una ricostruzione teorica del bene immateriale dello Stato, che è strettamente connesso all’esercizio delle sue potestà, che propongo di riassumere nel già richiamato concetto, analogo a quanto rappresenta il know how nel diritto privato, di rilevanza politica, bene immateriale che non viene meno con il venir meno dello Stato, dato che la politica continuerebbe a vivere con sembianze diverse: come detto, ci si assocerebbe per guadagnare e non per rimetterci, e allora cambia anche il senso dell’invocata partecipazione popolare, dato che lo stesso agire politico diventa partecipazione volta alla produzione e distribuzione di utili, oltre che alla ripartizione degli eventuali costi: il nuovo paradigma non comporta quindi la “fine della politica”, ma la sua trasformazione in modalità d’azione redditizia per tutti.

E allora emerge il problema di come individuare i soggetti attivi della partecipazione al Common Trust, incaricato di valorizzare beni o quote di beni o di panieri di beni.

Partiamo dal punto zero rappresentato dalla situazione attuale: i cittadini appartengono necessariamente allo Stato, non sono liberi di scegliere se aderirvi o no, e in ciò consiste l’essere (preteso, perché i concorrenti esistono anche se illegali) monopolio della forza; una volta sciolto lo Stato, ed emersa in tutta la sua chiarezza la proprietà diretta del demanio da parte dei cittadini, emerge la necessità di definire la loro partecipazione ai Common Trust in termini di libera adesione.

Tuttavia si è precisato anche che, in regime di sovranità popolare, i cittadini sono tutti contitolari del demanio; ma questo non può comportare che essi debbano necessariamente aderire ai Common Trust, dato che la premessa da cui abbiamo preso le mosse è libertaria. E allora si può rinunciare, dato che ubi commoda, ibi incommoda, e partecipare alla gestione di un capitale comporta una certa dose di rischio, perché aderire al Common Trust significa che sei disposto a farti carico dei costi relativi alla gestione e alla manutenzione del bene nella prospettiva di trarne un guadagno. Però il fatto di essere stato “comunista” del bene demaniale lascia delle tracce: uno può scegliere se aderire o non aderire, ma in caso di non adesione deve essergli liquidato il valore della sua quota.

E’ a questo punto che emerge il problema teorico forse più delicato, dal punto di vista della coerenza del sistema che propongo. Vale a dire, se, come ho detto, la Terra, stante l’assioma libertario (nessuno è legittimato a imporre obblighi giuridici o morali agli altri), va considerata res communis omnium, forse che anche il Colosseo è di proprietà di un brasiliano o di un sudafricano? In linea di astratta dottrina la risposta propenderebbe per un sì (patrimonio comune dell’umanità), ma c’è un problema, che deriva da una differenziazione storica: ossia che il cittadino italiano, per la manutenzione del Colosseo fino a oggi, ha pagato delle imposte (non invoco quindi nemmeno un senso di appartenenza “patriottico” e culturale di comunità, che pure potrebbe avere un suo spazio, con riferimento non al demanio naturale, ma a quello artificiale, monumentale e storico-artistico), e quindi, in un certo senso, attraverso l’appartenenza coatta allo Stato e l’imposizione fiscale, il cittadino italiano ha esercitato una sorta di homesteading differenziato sul Colosseo (e sulla Valle dei Templi, etc.), il che suggerisce di limitare a lui il diritto di liquidazione della quota in caso di non adesione al relativo Common Trust.

Ciò vale solo, però, per la liquidazione della quota al non aderente, dato che il principio di non territorialità dell’ordinamento del Common Trust, ulteriore elemento di differenziazione rispetto allo Stato, fa sì che il brasiliano e il sudafricano possano autoselezionarsi quali soggetti interessati a farsi carico degli oneri di manutenzione del bene, nella prospettiva di ricavarne un utile. Ho chiamato tale elemento, normalmente detto panarchico, ossia il fatto di proporre ordinamenti giuridici dei quali il territorio non costituisca elemento essenziale, agearchia, ed esprimo un favor nei suoi confronti, per la ragione che il territorio, se è considerato elemento costitutivo di un ordinamento giuridico, ne favorisce il carattere monopolistico sul territorio stesso; ne consegue il fatto di guardare positivamente al coinvolgimento di soggetti esterni al territorio, ove autoselezionati come interessati, sempre che siano disponibili a farsi carico degli oneri, nello stesso momento in cui aspirino a condividerne gli utili.

Occorre quindi poter individuare un percorso di transizione, che conduca dallo Stato preteso monopolista di pressoché “tutto” (sicuramente di tutti i giudizi di legittimità, anche se alcuni possono essere trasferiti a livello sovranazionale, ma che non cessano per questo di essere “statalisti”) ai Common Trust concorrenziali nella gestione del capitale comune. La premessa è che il demanio appartenga direttamente ai cittadini, non solo per “sovranità popolare”, ma anche per usucapione ab immemoriale, istituto che si applica esattamente al demanio, in quanto bene in linea di principio non usucapibile; ma i cittadini occupano e vivono il demanio da sempre, e quindi se ne sono impadroniti anche formalmente. Tuttavia tale circostanza non risulta dall’esteriorità delle forme stesse, dato che quei beni sono sempre imputati allo Stato.

Allora si tratta di trovare (naturalmente qui la questione diventa politica, perché presuppone un governo intenzionato a perseguire questo percorso) degli strumenti di auto-espropriazione formale del demanio da parte dello Stato a vantaggio dei cittadini, in modo da consentire loro poi di aderire ai Common Trust concorrenziali.

Un’ipotesi potrebbe essere quella di iniziare, conferendo tutto il demanio, dopo averlo contabilizzato -e quindi assegnatogli attraverso perizie di estimo un fair value-, a una public company, avente per soci tutti i cittadini, ognuno dei quali ne fosse titolare di una quota. L’andamento di questa società suggerirebbe, con l’esperienza, quale sia la dimensione di scala ottimale della gestione di ciascun bene demaniale. Ad esempio, la valorizzazione del Colosseo andrebbe in sinergia, faccio per dire, coi Fori Imperiali: oppure no, se il marchio del Colosseo si dimostra autosufficiente sul mercato finanziario. Si possono anche prevedere varie combinazioni di marchi: Roma, ma anche Colosseo, Fori Imperiali, e così via. Oppure ancora si può istituire il Trust del Fiume Po, o quello del Lago di Como, che possiamo definire capitali in quanto infrastruttura del servizio di navigazione, così come lo Stadio di San Siro è capitale fisso dell’attività imprenditoriale “partita di calcio”, con tutto quel che ne consegue (diritti sportivi televisivi, sponsorizzazioni, etc.). E ancora il Trust di Venezia o di ciascun suo monumento, o quello dell’Autostrada del Sole, e così via. Ovviamente, ciascun cittadino sarebbe libero di aderire a tutti i Trust che preferisce, dato che l’opzione iniziale, per come l’abbiamo descritta, è aperta.

Tutto ciò per dire che la dimensione ottimale del Common Trust non può essere definita a priori, ma è un frutto dell’esperienza. Può essere bene per bene, o anche rappresentare un pacchetto di beni, o un paniere di quote immateriali di diversi beni: tutto ciò emergerà dall’esperienza. Saranno i cittadini stessi a proporre, insieme ai tecnici, le soluzioni migliori.

Occorre però considerare un’altra circostanza, che deriva direttamente dal carattere di capitale assegnato al demanio: ossia il suo costituire in quanto tale retrostante monetario. Considero la moneta, quando non è moneta-merce direttamente, sempre comunque un “titolo rappresentativo di merci”, nozione di diritto civile che agevola i trasferimenti, incorporando un bene in un documento, e quindi consentendo di scambiare il bene virtualmente, senza doverlo portare con sé. Non è nemmeno vero, peraltro, che la stessa fiat money non conosca retrostante: essa si fonda sulla fiducia, ma sulla fiducia in che cosa? Nella forza dello Stato (o di un Unione di Stati, come nel caso della BCE -concepita come autorità indipendente e contrappeso, ma realizzatasi come potere autoreferenziale e primario-, ma questa forza ha un fondamento nel dominio che lo Stato esercita sul suo territorio, vale a dire, in senso lato ma non troppo, sul suo demanio, riserve auree comprese, che rappresenta tutto insieme la garanzia sottostante l’emissione monetaria. Tant’è che la BCE rivendica il proprio ruolo di creditore della Repubblica Italiana in conseguenza del Quantitative Easing, e che garanzia può concederle, la Repubblica, se non il proprio demanio (oro compreso)? Così come del resto è avvenuto con la crisi greca, che ha visto il conferimento in un fondo di garanzia del Pireo e del Partenone.

In questo senso, anche la moneta fiat è, indirettamente, un titolo rappresentativo di un’entità retrostante, come lo è la moneta avente al contrario un chiaro, diretto ed esplicito retrostante in capitali. Ma se, ripeto, il demanio deve essere considerato di proprietà di ciascun singolo cittadino, esso rappresenta un capitale, potenziale retrostante monetario, a vantaggio di ciascuno, e allora ognuno avrebbe diritto già oggi a una propria quota di basic income, fondata appunto sul demanio come capitale comune, quale fotografia in negativo del (divieto di) libero conio.

Ciò sarebbe già possibile in regime di statualità, ma con i Common Trust il meccanismo sarebbe più diretto e di più agevole applicazione. Prendiamo ancora l’ipotesi del Trust del Colosseo; anzitutto, realizzerebbe il marchio del monumento e lo quoterebbe in borsa, magari costituendo una società apposita, alla quale conferire il marchio, da concedere in sfruttamento, merchandising, e simili.

Dopo di che potrebbe costituire una banca demaniale, la quale considererebbe come riserva la quota di demanio che ha in gestione, emettendo moneta a vantaggio dei cittadini beneficiaries del Common Trust. Dopo di che la banca opererebbe come una normale banca, i cui azionisti sarebbero i cittadini aderenti al Trust, tra i quali andrebbero ripartiti gli utili; si noti che, stante il principio di riserva frazionaria, vigente anche quando la moneta era basata sull’oro (Samuelson), la moneta emessa sarebbe di prassi sovrabbondante rispetto allo stesso valore di mercato del bene: ai nostri fini, basterebbe, come vedremo nel prossimo capitolo, contabilizzare la moneta emessa come capitale (della comunità) e non come debito.

Il tutto anche al fine di finanziare le opere pubbliche, ossia quei beni “indivisibili”, che si suppone che, in assenza dello Stato, capace di grande indebitamento, oltre che di tassazione, il mercato non sarebbe in grado di realizzare, il che è vero, a mio avviso, solo nei termini della difficoltà del finanziamento; sicché invece, con la presente proposta, il capitale comune si autoriproduce, dato che, evidentemente, l’opera realizzata rappresenta nuovo capitale fisso, suscettibile a propria volta di contabilizzazione e di costituzione in retrostante monetario a sua volta: anche pro futuro, nelle more della materiale realizzazione, sicché si viene a realizzare un’anticipazione, che comporta di fatto che l’opera possa finanziarsi da sé. Il che però andrebbe integrato con la mia ipotesi di “voto monetario”, di cui ho parlato ne “L’abusiva legittimità”, misuratore delle preferenze effettive e non meramente dichiarate, reso finalmente plausibile dall’accesso diffuso alla moneta, e che quindi non sconterebbe il peso delle disparità di reddito all’atto della deliberazione.

Un forte freno alla transizione “dallo Stato ai Common Trust” sembra rappresentato dal fatto che lo Stato di oggi sia fortemente indebitato. Come verrebbe trattato questo indebitamento, nel processo di transizione, che libererebbe ampie risorse di capitali, di assets, ai fini di una produzione e di una ricchezza diffusa?

Va subito detto che il debito, come lo concepiamo oggi, è frutto di un falso in bilancio: quegli assets non sono infatti indicati nello stato patrimoniale dello Stato. Se allo Stato si applicasse analogicamente, mutatis mutandis, l’art. 2424 del codice civile, la situazione sarebbe ben diversa, dato che il valore del patrimonio compenserebbe il debito. Di tale mancata contabilizzazione sono responsabili ovviamente gli uomini politici, i quali, con la loro inerzia, hanno reso lo Stato ancora più inefficiente ed esposto ai mercati finanziari di quanto esso non sia per propria intrinseca natura.

Ma c’è una questione ancora più di fondo, che consente di ritenere il debito “detestabile”, e quindi in buona parte ripudiabile. Vale a dire che l’impresa Stato non valorizza il proprio patrimonio di capitali non rendendolo retrostante monetario, e quindi si auto-costringe, per autofinanziarsi, a incrementare tassazione e debito. Lo Stato, il quale, al pari di qualsiasi capitalista, ben potrebbe emettere moneta (Schumpeter), per ragioni storiche che non mette conto qui di indagare, non lo fa e acquista la moneta di cui ha bisogno sui mercati finanziari e, in particolare, dalle banche.

Nei paesi in cui la banca centrale funziona da prestatore di ultima istanza, in pratica, il debito è rappresentato in buona parte da una partita di giro, in quanto debito dello Stato con se stesso. Là dove ciò non accade, come da noi, si accumulano interessi sul debito, e la finanza pubblica è sottomessa al sistema bancario. Dopo di che lo Stato è costretto a incrementare la tassazione per pagare debito e interessi sul debito, quando, almeno teoricamente, in presenza di cosiddetta “sovranità monetaria” l’imposizione fiscale potrebbe tendere addirittura allo zero, dato che lo Stato potrebbe auto-dotarsi del proprio fabbisogno di moneta, metterla in circolo, e combinarsi nel mercato con la moneta di derivazione bancaria.

Ne deriva che l’attuale debito pubblico non è connaturato al sistema, ma rappresenta il frutto di ben precise scelte politiche, per quanto evidentemente condizionate dal sistema bancario e finanziario, e quindi non può essere usato come un’arma contro chi volesse transitare a un sistema economico-finanziario più evoluto. Per quanto riguarda i comuni cittadini, il riconoscimento della dotazione di una quota di capitale comune sarà sufficiente a compensare il loro “investimento” in titoli di Stato, mentre per il debito detenuto da grandi istituzioni, in primo luogo, da noi, la BCE, la quale si è auto-costituita in creditore dello Stato, emettendo moneta per dare vita al Quantitative Easing, esse vedranno puramente e semplicemente cassato il loro credito, essendo da considerare odioso e detestabile il debito nei loro confronti.

Detenere il monopolio della moneta, come capita in questo Stato finanziario in perpetuo fieri che è rappresentato dalla UE, significa poi in realtà detenere il monopolio dell'economia, dato che assegnare moneta è fare la prima delle politiche economiche, politica economica discrezionale, come è discrezionale l'assegnazione di moneta. Solo riconoscendo a tutti una quota di moneta di base, può aversi poi un libero mercato che non sia in realtà il mercato distorto dei privilegiati.

Del resto, con il sistema della riserva frazionaria com’è oggi, le banche emettono di fatto tutta la moneta che vogliono, tendenzialmente all’infinito, salvo che contabilizzano i mutui che erogano al passivo, come se si trattasse di una pura intermediazione del credito, occultando il fatto che si tratta di moneta nuova, consistente quindi in un chiaro attivo per chi la emette; dato che, quando il prestito verrà restituito con gli interessi, la banca si locupleterà non solo degli interessi, ma anche del capitale fondamentale da essa stessa emesso e prestato. Se il credito va in sofferenza, quindi, non si tratta di una perdita, ma solo di un mancato guadagno, anche se contabilmente il mancato guadagno risulta come perdita. Tale opzione contabile deriva da una duplice ragione: da un lato, occultare agli occhi dell’opinione pubblica il dato di fatto che la banca emetta moneta, benché ciò sia ormai notorio; e, dall’altro lato, non pagare imposte su questi utili, con la conseguenza che, quando una banca compra titoli di Stato, impiega risorse nette e non tassate: motivo di più, dunque, per ritenere detestabile il debito nei loro confronti.

Finora ho argomentato con riferimento soprattutto al demanio in senso stretto; ma che dire del capitale naturale, rappresentato dalle risorse naturali? Esse sono, lo si è detto, res communis omnium, quindi non valgono, in linea di principio, limitazioni di carattere locale. Pertanto si possono prevedere Trust per risorsa, o panieri o pacchetti di risorse e materie prime (minerali, prodotti della terra) senza limitazioni di ambito operativo. Ma si potrebbe prevedere anche, per dire, il Common Trust dell’oceano, che guadagni dalla navigazione, per fare un esempio.

Compito di simili Trust sarebbe di contrattare il prezzo delle risorse naturali impiegate nei processi produttivi -ovvero, come nel caso di internet, periziarne la sua rilevanza economica quale capitale base di un’impresa (si pensi ad Amazon)- dai singoli operatori economici, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’utile universale a vantaggio di ciascun cittadino del mondo, che viene computato a partire dai prezzi di mercato delle risorse naturali e delle materie prime.

Anche in tal caso l’adesione sarebbe volontaria, dato che nessuno verrebbe costretto a ottenere la propria quota di utile; ad esempio, un primitivista alla Zerzan, ovvero un aborigeno che volesse continuare a vivere secondo tradizione, non vengono costretti ad ottenere una carta di credito, tuttavia v’è anche facoltà di ottenerla e di non farvi uso, se non eccezionalmente. Allo stesso modo, un soggetto potrebbe anche sottrarsi al versamento del canone indennitario dovuto, se il suo consumo di risorse naturali nel processo produttivo è molto limitato, al prezzo però di rinunciare all’eventuale surplus a suo vantaggio in termini di quota spettante di utile universale.

Immagino, a questo punto, che ciascuno dei Trust incaricati di amministrare una o più risorse naturali effettui i   conteggi dei relativi consumi e prezzi, in modo poi da ripartire i proventi tra tutti i cittadini del mondo, che, in base all’impostazione dichiarata, sono comunisti del capitale naturale. Agli imprenditori viene richiesto di corrispondere esclusivamente un canone pari al valore di mercato delle risorse naturali impiegate nel processo produttivo, e nessuna imposta ulteriore, per le ragioni già illustrate. Anche per le risorse naturali, si può ipotizzare che uno o più Trust collegati costituiscano delle istituzioni bancarie, che prevedano come retrostante e riserva quote di stock di materie prime e vari panieri di beni quotizzati.

Tutto ciò comporta che vi sia una qualche forma di interazione tra i molti Common Trust, che potrebbero confluire anche in una o, meglio, più confederazioni fino al livello mondiale, le quali, come si vede, non avrebbero carattere territoriale come capita allo Stato, ma carattere funzionale e a fini produttivi, continuando a operare in concorrenza, dato che l’adesione sarebbe sempre libera.

Resta da dire qualcosa su come siano da designare i responsabili dei Trust, i quali verrebbero incaricati dalle comunità volontarie di valorizzare i loro patrimoni di riferimento. Si tratterebbe di una grande occasione di partecipazione popolare, in una politica non rappresentata da astratte discussioni ideologiche o demagogiche, ma volte a uno scopo preciso: arricchire la comunità. Sarebbe un modo nuovo di intendere la politica, un nuovo “contratto sociale”, quindi un nuovo paradigma, in forza del quale, come ho già rimarcato, non ci si aggrega per rinunciare a diritti in nome della scarsità di quello che ho definito lo Stato “bad company” della filosofia politica classica, ma ci si associa per esplorare le potenzialità economiche e finanziarie del capitale comune, in un gioco a somma estremamente positiva, dato che al guadagno dell’uno corrisponde quello dell’altro, e quindi una politica a minore conflittualità. Idee diverse su come valorizzare il bene comune potranno comunque esserci; e allora prevedo comunque che siano presentate liste diverse di candidati a gestire i Trust, ma con un accorgimento: introdurre quello che ne “L’abusiva legittimità” ho battezzato panachage cardinalista.

Vale a dire che la lista elettorale non vincola il voto, ma si potranno votare anche candidati di liste diverse, attribuendo loro, come modalità di voto, un punteggio, ad esempio da zero a dieci, come in un voto scolastico.

L’elettore può esprimere tutte le preferenze che vuole a vantaggio dei diversi candidati, anche di liste contrapposte, formulando un giudizio numerico, sicché verrà eletto chi otterrà il punteggio più alto. Il termine “cardinalista” esprime proprio questo, ossia che, attraverso il giudizio numerico, l’elettore esprime non solo l’ordine delle preferenze, ma anche la loro intensità, per utilizzare il modo di ragionare dell’economista coreano Ng.

Come si concilia tale opzione elettorale con il fatto che in altra occasione ho definito il voto un atto di coercizione? In realtà è evidente la differenza: qui non si vota su programmi elettorali a pacchetto un po’ su tutto, con la conseguenza che un po’ su tutto la maggioranza schiaccerà la minoranza.

Nei Common Trust si vota esclusivamente per selezionare persone, che si presume siano dotate non solo di qualità politiche, ma soprattutto di caratura tecnica, per un compito ben chiaro e delimitato, per quanto molto importante, ossia valorizzare il capitale comune. D’altra parte, il Trust rappresenta una comunità volontaria, e un meccanismo di selezione dovrà pur esserci, e allora meglio farne un’occasione di partecipazione, di discussione pubblica, di condivisione di sempre nuove e aggiornate modalità tecnico-finanziarie a vantaggio di tutti: non c’è un programma di governo ad adesione obbligata che opprime chi la pensa diversamente, ma una tendenziale convergenza su quali siano le opzioni migliori, in un campo che non discrimina nessuno. E allora il voto serve soprattutto come occasione di discussione per fare emergere quali siano davvero le scelte migliori, di tal che anche l’eventualità delle liste contrapposte è solo teorica, in omaggio al principio, per il quale anche le questioni di carattere tecnico possono offrire soluzioni diverse (se poi ci sarà unanimità tanto di guadagnato); e naturalmente, l’eletto sarà soggetto a permanente recall, per il caso in cui non svolga al meglio la propria funzione; oppure altri si proporranno introducendo l’ipotesi concorrenziale di istituire un Trust alternativo con riferimento allo stesso bene, cercando di portare via i “clienti” al Trust in essere.

Val la pena di ribadire che non sto proponendo un sistema onnicomprensivo, i Common Trust non rappresenteranno l’alfa e l’omega delle istituzioni sociali, ma saranno istituzioni specifiche dedicate a uno specifico scopo: creare risorse finanziarie a vantaggio della comunità, affinché sia reso poi possibile un mercato libero su base paritaria con riferimento a ogni servizio, compresi quelli di welfare, devolvendo la responsabilità delle relative scelte alla libertà dell’individuo, anche attraverso associazioni di libero mutuo soccorso, munendolo di outputs di certezza alle più varie dimensioni di scala, evitando di ricadere nella soluzione monopolistica della statualità, con il vantaggio che determinati servizi, ad esempio la sanità, non v’è bisogno mirino al profitto, venendo forniti a prezzo di costo con copertura assicurativa. Per tutto il resto vale ovviamente il principio di libera associazione e sperimentazione, fino a quando gli stessi Trust diverranno pleonastici, una volta che la tecnologia consentirà il diffondersi pieno del libero conio e, quindi, modalità associative sempre più informali, fermo restando che già oggi l’economia si fonda in significativa parte su scambi non monetari, basati sulla convivenza, l’amicizia, la condivisione e la reputazione, per cui l’elemento soggettivo, tecnicamente l’intuitu personae, viene ad assumere rilevanza primaria nella stessa economia dello scambio, che sempre di più è reciprocamente tra servizi, e sempre meno tra bene e denaro, non solo, come è sempre stato, ai livelli “domestici”, ma anche ai livelli più alti del mondo degli affari.

È questo dunque il primo dei due fronti fondamentali di iniziativa immediata e indefettibile del Dittatore Libertario (l’altro, come vedremo subito, riguarda il codice libertario): sul fronte economico-finanziario, abbiamo quindi appena visto come si tratti di partire dalla contabilizzazione del demanio, come primissimo passo di un processo di transizione verso il superamento dell’istituzione, a un tempo antica e moderna, dello Stato monopolistico e coercitivo, per procedere nella direzione di una sua dissoluzione finanziaria e del suo rimpiazzo con istituzioni volontarie come i common trust, improntate al ben diverso paradigma del guadagno comune, ferma restando la libertà del guadagno individuale sul libero mercato, a condizione del versamento di un canone indennitario in proporzione alle risorse naturali impiegate nel processo produttivo, in quanto capitale comune, che andranno a nutrire la quota di utile universale di ciascuno; peraltro, può ammettersi che un piccolo utilizzatore di risorse, un piccolo occupatore di porzioni di terra, possa essere esentato dal pagamento, a patto che rinunci all’eventuale surplus a suo favore, derivante dalla sua quota di utile universale di astratta spettanza, e naturalmente a patto che la sua attività riceva consenso dalla sua riconosciuta utilità da parte del mercato; si pensi a un piccolo panificatore, che proprio in considerazione della sua riconosciuta utilità potrebbe sottrarsi al pagamento, ma, appunto, ripeto, in tal caso starebbe confidando esclusivamente sui suoi utili individuali, e verrebbe a rinunciare a quella sorta di “assicurazione”, che sarebbe costituita dalla quota di utile universale di sua spettanza; l’assicurazione sarebbe in un duplice senso, dato che versando il canone indennitario la sua proprietà sarebbe anche convalidata dal consenso sociale acquisito attraverso il pagamento.

Qualcuno potrebbe obiettare che, nei confronti dei soggetti di maggiore dimensione di scala, viceversa comunque tenuti al versamento del canone, vi sarebbe un rapporto di coercizione nei loro confronti da parte della comunità, che ad esempio si esprimerebbe sotto forma di Common Trust; ma l’obiezione è infondata, data che la coercizione, al contrario, va imputata al proprietario, il quale pretenda di imporsi unilateralmente e senza consenso, sicché l’imposizione del canone –in attesa che il suo versamento divenga una consuetudine rispettata spontaneamente- vale a ripristinare una reciprocità, e non ad assoggettare a un’imposizione unilaterale, questa volta da parte della comunità: quantomeno, la costrizione è reciproca, come tutte le volte in cui ci si trova di fronte a una relazione di tipo contrattuale o tacitamente convenzionale, e a costrizione reciproca corrisponde vantaggio reciproco, dato che il proprietario ottiene la legittimazione, la convalidazione e l’assicurazione del suo possesso, mentre la comunità consegue il relativo canone indennitario.

 

4.      La realizzazione del codice libertario.

Non ignoro che un punto forse ancora più fondamentale tra i compiti del Dittatore Libertario, nel senso di preliminare secondo una logica elementare, è di introdurre e implementare un vero e proprio codice libertario, vale a dire una rivoluzione riguardo ai principi giuridici oggi vigenti. Occorre a tale proposito un’illustrazione molto generale a proposito di quali siano i principi di quello che reputo il “diritto libertario”, precisando che non mi ispiro a ipotesi di stampo giusnaturalista, pur tenendo ferma la barra dell’ispirazione fornitami da quella che definisco inclinazione libertaria, pur consapevole che essa non è di tutti, ed è proprio per questo che una fase di transizione di imposizione “dittatoriale”, se vogliamo in senso romano, si rende necessaria.

Certo, l’ipotesi più radicale e divertente sarebbe quella che, sopraggiungendo il dittatore libertario, egli abrogasse tutte le leggi vigenti e si limitasse a emanare un comunicato, con il quale invitasse tutti a fare da soli, ad arrangiarsi. Tuttavia, è difficile che da questo caos possa immediatamente sorgere un ordine spontaneo libertario –semmai forse in tempi molto lunghi, storici-, quindi l’esito più probabile che si otterrebbe sarebbe il crearsi di sommovimenti popolari, per… riottenere lo Stato com’era, o comunque per invocare leggi per organizzarsi e sapere come agire, data la disabitudine all’autogestione. Al che, sempre per rimanere nell’ambito del divertimento, il dittatore libertario potrebbe mandare l’esercito contro i rivoltosi per imporre loro di… fare da soli, costringendoli con la forza! Qui lo scherzo consiste nel giocare sui possibili paradossi linguistici connessi alla lettura ossimorica dell’espressione “dittatore libertario”, obbligare a essere liberi, il che mostra come ciò sia, a mio avviso, concepibile, ma attraverso un percorso di transizione di profonda riforma, e sia pure rivoluzione, della legislazione vigente, e non semplicemente creando un vuoto di potere, che potrebbe essere malamente riempito da malintenzionati.

Vediamo quindi quali sono, grosso modo, a mio avviso, i principi fondanti dell’ipotetico e auspicato diritto libertario: a) anzitutto, occorre muovere dall’assioma che ognuno è legittimato a porre individualmente un proprio criterio di condotta, in buona sostanza ognuno pone il suo diritto: v’è evidentemente un elemento “naturalistico” in questo, dato che il monopolio della forza preteso dallo Stato è artificiale, anzi, artificioso, perché quando il filosofo del diritto afferma che il diritto è un fatto umano, sottintende che ciascuno è fisiologicamente fonte di diritto, ciascuno è in grado di fissare propri criteri di condotta e seguirli razionalmente, e quei criteri sono il suo proprio diritto positivo individuale, che è l’opposto del diritto, o privilegio, “concesso” dallo Stato. Il principio giuridico libertario riconosce tale facoltà individuale di porre diritto, assegnando all’individuo la più ampia sfera riservata di decisione, da confrontarsi poi con quella degli altri, al fine di pervenire al migliore equilibrio delle forze, dimodoché la convenzione fondamentale consiste in una rinuncia reciproca all’uso della forza bruta, per cui di fatto ognuno acquista dall’altro la sua astensione dall’uso della forza, e questo è il senso ultimo di un contratto e di un libero scambio nel mercato: io mi astengo dal sottrarti forzosamente il pane, senza darti il denaro, e tu ti astieni dal sottrarmi forzosamente il denaro necessario ad acquistare il pane, senza però darmi il pane, e queste rinunce avvengono in nome di un chiaro principio di reciprocità.

b) Opera poi, tra i principi del diritto libertario, il modello, che è strettamente connesso al punto precedente, che nella storia del pensiero giuridico fu detto giusliberista, ossia l’atteggiamento di rinvenire la soluzione di un caso giuridico “ovunque”, vale a dire attingendo da qualsiasi fonte, indipendentemente dal suo rango formale, dalla sua localizzazione geografica o dalla sua scaturigine storica, da qualsiasi prassi o consuetudine, ogni qualvolta in tali fonti, anche informali, si rinvenga una risposta adeguata al caso, in nome di quella che chiamo gerarchia funzionale delle fonti: naturalmente, in ambito libertario, residua un elemento fondante di gerarchia formale, che è rappresentato dall’assioma libertario e dai principi connessi all’inclinazione libertaria, che si collocano al vertice della gerarchia formale, in particolare a livello meta-normativo. Dal punto di vista della condotta individuale, il giusliberismo comporta che ognuno possa attingere  liberamente da istituti noti o altri standards sociali, o innovando rispetto a essi, in una libera ricerca del diritto, per cui qualsiasi fonte normativa sia utile alla bisogna e conforme al principio di libertà, liberamente cogliendo, indipendentemente dalla collocazione dello standard invocato in un qualsiasi gerarchia formale, dal diritto particolare o locale, internazionale, straniero, la disposizione o l’istituto più conforme, rispetto a un altro concorrente, alla meta-norma libertaria: uno standard si realizza del resto nel mondo dei fatti sociali e non richiede alcuna formalizzazione esplicita, ma vive e prospera nel suo effettivo uso.

c) Il diritto libertario oltrepassa le distinzioni tradizionali tra diritto privato, diritto pubblico e persino diritto costituzionale, in nome di un nuovo diritto comune, che attinge da ognuno di essi, riassorbendone in sintesi i principi, in quanto valevoli in qualsiasi tipo di interazione e relazione intersoggettiva, per il caso del conflitto e della lite, sicché il diritto comune diviene l’altra faccia del diritto libero, ossia del giusliberismo allorché questo non si preclude alcun riferimento normativo e dottrinario in sede di soluzioni dei casi. In particolare, il nuovo diritto comune contempla principi ora appartenenti a branche diverse del diritto, o almeno all’apparenza, dovuta al fatto che ogni branca accademica e giurisprudenziale coltiva gelosamente il proprio orticello, e così principio di buona fede, interpretatio contra stipulatorem nei confronti del soggetto più forte, assoggetamento di questo al vizio di eccesso di potere, configurazione del vizio di abuso di posizione dominante come vizio di relazione e situazione e non solo di sistema, applicabilità dei principi fondamentali del diritto costituzionale sul rispetto dei diritti umani, tanto più con riferimento ai soggetti forti, sono principi che possono e devono coesistere in unico corpus giuridico, prevalendo il principio materiale-sostanziale nell’inquadrare e nel sussumere una data relazione reale, indipendentemente dalla forma esteriore “pubblica” o “privata”, dato che la tutela nei confronti di un soggetto dominante deve essere la stessa.

Ad esempio, Facebook rivendica il suo essere soggetto “privato” per giustificare le proprie censure, e quindi agire come se si trovasse “a casa propria”, ma si tratta di un abuso dato che Facebook, da un lato esercita un servizio pubblico de facto, ossia la gestione del “servizio di espressione della libertà di opinione”, sicché vale nei suoi confronti il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero, valendo almeno in questo caso il principio della dottrina del Drittwirkung, in base alla quale, quantomeno in alcuni casi fondamentali, i principi del diritto costituzionale operano anche nei rapporti privati; e, dall’altro lato, essendo noi legati a Facebook da un contratto, valgono i principi di buona fede e di interpretatio contra stipulatorem, che vale nel caso di contratti unilateralmente predisposti, con tutto quel che ne consegue in termini di diritto del consumo, come ad esempio l’obbligo di contraddittorio in caso di ban e censura, tutti principi che Facebook viola, laddove si tratta di superare le distinzioni nel diritto antitrust tra tutela consumeristica e principio della libera concorrenza, colpendo gli abusi dei grandi soggetti, sia in quanto lesivi della libera concorrenza, sia in quanto lesivi dei diritti del consumatore; o, meglio, deve intendersi operativo il principio del diritto antitrust, ogni qualvolta il consumatore sia danneggiato.

Per la verità, il Dittatore Libertario agirebbe in modo ancora più drastico, puramente e semplicemente vietando ai social network la censura, rendendole vere e proprie piattaforme della libertà di opinione, bypassando totalmente la questione che si tratti di soggetti di diritto privato, dato che l’essere soggetto di diritto privato non deve diventare ragione e giustificazione di abusi (per cui poi uno paradossalmente finisce con il rimpiangere il pubblico).

d) L’avere rigettato l’approccio giusnaturalistico ai diritti (rimando a miei lavori precedenti, come L’eguaglianza libertaria – Contraddizione, conciliazione, massimizzazione, Aracne, e L’asso pigliatutto – Il caso dell’utilitarismo libertario, De Ferrari), in favore di uno più utilitaristico fondato sugli interessi legittimi, porta a individuare le situazioni giuridiche soggettive come raramente intangibili, e più spesso compenetrate, dimodoché i diritti pretesi, salvo quelli assoluti inerenti la self-ownership riferita al corpo, spesso richiedono bilanciamento e ponderazione; salvo però che nella teorica attuale di diritto amministrativo riferita alla figura dell’interesse legittimo, la sua sacrificabilità è gratuita, il che comporta compressione unilaterale di un diritto a vantaggio di un altro, il che non è ammissibile in una prospettiva in senso lato contrattualistica e convenzionalistica, in cui nessuna pretesa si colloca gerarchicamente al di sopra di un’altra: ne deriva la necessità di universalizzare l’istituto dell’indennizzo, secondo quello noto come principio di efficienza di Kaldor-Hicks, in modo tale che l’interesse, o diritto, eventualmente sacrificato, costituisca sempre oggetto di un ristoro, di una compensazione, in modo da ristabilire l’equilibrio di mercato ogni qualvolta questo sia alterato da determinate esigenze, che sono in genere esigenze di carattere pratico: ad esempio, la realizzazione di una grande opera ritenuta utile dalla comunità, l’eventuale sacrificio di interessi particolari non può gravare esclusivamente sui relativi portatori, e quindi costoro andranno compensati e indennizzati a carico dei favorevoli a una determinata opera pubblica, come invece non fu nel noto caso, portato da Ronald Coase, sugli agricoltori che vedevano infiammate le proprie messi dall’insorgente linea ferroviaria: essi dovettero sacrificarsi e cedere innanzi al “superiore interesse” rappresentato dalla realizzazione della ferrovia: con la nostra proposta, invece, gli agricoltori sarebbero stati pienamente indennizzati per i danni subiti; il che, si badi, comporta anche che, se il costo degli indennizzi è eccessivo, si può anche decidere di rinunciare a realizzare la grande opera, sicché il principio di indennizzo funziona anche da contrappeso ecologista.

Se dunque questi sono i principi fondamentali, che individuo nella mia proposta di “diritto libertario” da implementarsi ad opera del Dittatore Libertario, al quale dunque competerà di predisporre una codificazione in tal senso, vien da chiedersi chi poi in concreto applicherà ai casi pratici tali principi in caso di conflitto e di lite, nella consapevolezza, però, che le liti sono un’eccezione nella vita pratica normale, dato che non passiamo la vita in tribunale, e in genere attingiamo agli istituti giuridici consuetudinariamente e anche inconsapevolmente: non riflettiamo, ad esempio, sui principi che regolano il contratto di compravendita ogni qualvolta acquistiamo del pane dal panettiere, facciamo la cosa nei termini di un’incombenza banale e normale della nostra vita, come sottolineò già molto tempo fa il grande sociologo del diritto Eugen Ehrlich.

A mio avviso, il diritto libertario dei casi sarà, non di fonte legislativa, ma dottrinaria e giurisprudenziale, conciliando le due diverse tradizioni di diritto comune e di common law, il che meglio si attaglia ai principi della libera ricerca del diritto, del diritto libero e del giusliberismo, per impiegare le diverse dizioni d’uso al riguardo. Il giudice dovrà essere una figura del tutto informale, liberamente scelta dalle parti al di là di qualsiasi formalismo, senza formule sacramentali e cerimonie ridotte al minimo, salvo che, mano mano che il caso sarà più impegnativo e rilevante, il giudice sarà ben sì informale, ma anche sempre più qualificato; sicché importante sarà il ruolo dei giuristi, il cui onere sarà di de-statalizzare la propria cultura, e favorire le transazioni, gli accordi, i contratti ex post facto quale soluzione alle liti, in modo da ricondurre l’extra-contrattuale al contrattuale, sicché il bilanciamento degli interessi possa rappresentare un esito bilaterale e volontario e non imposto, svolgendo il giudice un ruolo di pacificatore e arbitratore il più possibile secondo equità.

Vien da chiedersi se, in un tale quadro sostanzialmente anarchico, data l’assenza di un legislatore che si occupi di casi particolari come avviene oggi, lasciato alla libera iniziativa di giudici-arbitri, i quali si autoselezionino imprenditorialmente quali solutori delle controversie, sempre sulla base dei generalissimi principi supremi della meta-norma libertaria di divieto della coercizione unilaterale, vi sia uno spazio di garante ultimo, in prospettiva, per il Dittatore Libertario, il quale, oltre a guidare la transizione nei termini di cui al capitolo precedente (ossia passare dallo Stato alla costituzione dei Common Trust), opererebbe anche come giudice di ultima istanza.

Vale a dire, vien da chiedersi se, in una fase più avanzata della transizione, fondata sull’anarchia giuridica e giudiziaria, il Dittatore Libertario possa proporsi come organo di garanzia del codice libertario, al quale appellarsi in occasione dei casi più controversi e di maggiore rilevanza pratica, magari con l’ausilio di un software programmato sui “principi libertari”, ma sempre con la vigilanza dell’intuito umano, fermo restando che d’ordinario tutto si svolge in base al principio di volontarietà.

In tal caso, il Dittatore Libertario si trasformerebbe in una sorta di figura regale, in una “Corte Suprema”, pronta a controllare che da parte delle agenzie locali non si procurino abusi, favorendo il formarsi di consuetudini gradualmente sempre più conformi ai principi meta-normativi libertari, evitando altresì il formarsi di posizioni dominanti nel mercato del diritto e della produzione giuridica; sicché opererebbe anche come antitrust preventivo sull’uso della forza, nei confronti di ipotesi di ricostituzioni della statualità, in una situazione in cui tutti sono potenzialmente poliziotti e giudici, non essendovene di specialisti o di autorizzati in via privilegiata ed esclusiva, essendo tutti liberi di armarsi, il che rappresenta a sua volta una garanzia dal basso nei confronti del formarsi del monopolio della forza, di situazioni di abuso di posizione dominante, ovvero di cartelli tra agenzie dominanti.

Si può auspicare che, con il tempo, i casi portati al cospetto di D.L siano sempre meno fino a estinguersi, dimodoché egli si trasformi in un Re che regna, ma non governa, ossia, con Lao-Tsu, che non faccia nulla e non abbia proprio assolutamente nulla da fare, rimanendo magari come figura puramente simbolica dell’unità del meta-ordinamento libertario, pronto a essere oggetto di tirannicidio per il caso in cui fosse invece lui a sgarrare!

Per altro verso, siffatta figura regale sarebbe anche garante della conservazione della comunione della terra, dato che la dottrina di Giacomo I, concentrando tutto il territorio in mano del re, volge dialetticamente nel proprio opposto, dissolvendo l’impossibile, in termini realistici, proprietario unico del paese, in una proprietà geo-comunista, sicché avremmo il paradosso del Re repubblicano, quale garante simbolico di un’anarchia fondata sulla combinazione tra Terra comune e libera impresa, accompagnata quest’ultima dal pagamento di canoni indennitari nei confronti della comunità in funzione del quanto di risorse naturali, e quindi di capitale comune, impiegato nel processo produttivo.

 

5.      Il Partito Libertario tra programma massimo e programma minimo.

 

Il 18 ottobre 2020 si è costituito in Roma il nuovo Partito Libertario, del quale sono stato promotore in nome di principi e valori che vado elaborando da oltre venti anni. Il Partito si è formato sulla base di un Manifesto Costitutivo, il quale riafferma molti dei principi sopra ricordati; anzitutto una scelta di campo, attraverso l’assunzione di un ethos libertario in favore degli svantaggiati, il che segna la distanza della posizione del Partito dall’anarco-capitalismo, facendo propria l’opzione di fondo di sentirsi dalla parte degli svantaggiati, dei poveri e degli emarginati, che sono coloro i quali hanno patito e pagato di più dal sistema Stato-capitalista, sulla base della convinzione che la questione della povertà, nella storia, sia quasi sempre stata questione di libertà, per meglio dire di mancanza di libertà.

I postulati teorici del Partito sono coerenti con questa premessa, ad esempio intendendo la Terra come res communis e non res nullius, quindi sottratta ad appropriazioni unilaterali, in cui di fatto oggi chi “primo arriva” sono multinazionali che si appropriano con il land grabbing del territorio nei Paesi poveri con l’ausilio dei governanti locali corrotti.

Conseguentemente, vale la regola della proprietà privata fondata sul consenso e non sull'appropriazione unilaterale, che ai nostri occhi rappresenta un atto di coercizione, una ratifica del potere del più forte, sostituendolo con il principio georgista, in forza del quale la proprietà non investe perciò il suolo, ma solo l’edificazione sul suolo, come nell’istituto del diritto di superficie; connessa con questo, opera la compensazione degli spossessati attraverso la corresponsione di una rendita di esistenza o utile universale; perché, se l’ipotesi migliore per ottenere il consenso altrui sulla rivendicazione di una propria proprietà è che, nel rispetto del cosiddetto proviso di Locke, anche gli altri dispongano di altrettanta proprietà e altrettanto buona, in  mancanza di questo , il non proprietario potrà prestare il proprio consenso esclusivamente se compensato; dice a tale proposito il “Manifesto”: “noi proponiamo a tale proposito che ognuno sia assegnatario di una quota di utile universale, calcolata sulla quota di Terra di sua spettanza, e, quindi, sul quantum di risorse naturali impiegate nel processo produttivo, sicché ognuno corrisponda agli altri un adeguato canone commisurato appunto sulle risorse naturali impiegate. Funzione di un cospicuo utile universale è anche di poter acquistare liberamente la propria quota di bene pubblico, consentendo così l’abbandono dello Stato sociale burocratico, ma anche di potere contrattare da posizione non svantaggiata la propria condizione nel mercato del lavoro, favorendo la libera iniziativa economica, il che comporta anche l’abolizione di albi, registri, ordini e altri orpelli burocratici. Per le stesse ragioni, l'utile universale favorirebbe il libero associazionismo per la soluzione di qualsiasi esigenza di interesse e bene pubblico in chiave non burocratica e autoritaria ma di auto-organizzazione spontanea e autogestione”.

Il Partito Libertario è favorevole alla libertà di iniziativa economica, sulla scia dei grandi anarchici individualisti americani del XIX secolo (Tucker, Warren, Spooner), e come loro propone un “mercato liberato” –i left-libertarians americani parlano di freed market-, opposto a quello improntato al “capitalismo monopolistico”: quindi abolizione dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, copyright e marchi) e tutela del consumatore (che in realtà è un consumatore-produttore, prosumer): “Il capitalismo reale è capitalismo monopolistico, e tali monopoli sono costituiti attraverso l’attivistico intervento dello Stato, che li concede attraverso, in buona parte, i cosiddetti diritti di proprietà intellettuale. Il grande capitale dell’immateriale riesce a monopolizzare e a privatizzare ciò che, per “natura della cosa”, sarebbe comune, proprio in quanto immateriale, e quindi riproducibile all’infinito gratuitamente, proprio perché lo Stato concede esclusive attraverso i diritti di proprietà intellettuale”. Si salvaguarda invece la  tutela morale piena dell'inventore e dell’autore, i cui diritti sono oggi espropriati dalle multinazionali, che accumulano a migliaia ciascuno brevetti e copyright, frutto della creatività dei propri dipendenti. E ancora: “L’abolizione dei diritti di proprietà intellettuali comporterebbe evidentemente un deciso ampliamento della libera concorrenza. A questo proposito, la nostra attenzione andrà alle connessioni tra diritto della concorrenza e tutela del consumatore, che oggi è sempre più anche produttore di servizi non compensati (prosumerismo), il che pone anche il problema della sostenibilità della grande distribuzione da questo punto di vista, dato che a un controllo monopolistico del settore corrisponde la pretesa di sempre crescenti prestazioni da parte del consumatore”.

E si noti come l’abolizione di simili diritti di proprietà intellettuale, che rendono artificiosamente scarso, per intervento statuale, ciò che in natura sarebbe abbondante e replicabile all’infinito, indica un punto di confluenza tra libertà ed eguaglianza, dato che, esattamente come avviene per il libero conio, l’ampliamento della concorrenza ha un effetto redistributivo di risorse dal già monopolista ai concorrenti subentranti.

Al contrario, i fatti ci dicono che oggi non esiste nessunissimo “mercato” davvero “libero”, ma solo un gigantesco sistema in cui tutti sono organati, pur quando dotati di forma esteriore privatistica, all’interno dell’apparato pubblico, e vivono di questo, compenetrandosi totalmente “pubblico” e “privato”: io la chiamo “idiocrazia”, come già ricordato da idion, privato in greco, dominio privatistico, null’affatto “mercato”. Con la logica conseguenza che più “grosso” è il soggetto, più questo soggetto vive di apparato pubblico, di tasse, di indebitamento, di gestione discrezionale della moneta monopolistica, in una parola di Stato.

 

Prendiamo le famose multinazionali, che sia per gli apologeti che per i critici sarebbero campionesse di “libero mercato”. Al contrario, oltre a incidere profondamente sulla politica, fino a determinare l’elezione, per dirne una, del presidente degli Stati Uniti, esse vivono di: commesse belliche; opere pubbliche di ricostruzione post-bellica, concessioni amministrative pubbliche di ricerca energetica; sovvenzioni e sussidi pubblici al petrolio; grandi opere di ogni tipo, fiscalmente finanziate e con l'indebitamento, brevetti su ogni cosa possibile e immaginabile, che creano monopoli coercitivi in danno alla concorrenza; scadenti marchi, che autorizzano i vari “Dolce & Gabbana” e “Louis Vuitton” a risparmiare sugli avvocati e sui contributi unificati dei processi, per le cause di concorrenza sleale, perché tanto la lotta all’”abusivismo” la fa, a spese del contribuente, la polizia municipale; copyright che mirano a monopolizzare il web, rallentando lo sviluppo tecnologico e l’open source, ovvero a tutelare artificiosi “diritti televisivi” combattendo la libera concorrenza, bollata come “pirateria”; brevetti e marchi farmaceutici, per multinazionali che vivono di spesa pubblica sanitaria in danno di Pantalone, sicché i farmaci si moltiplicano, e paga lo Stato, ossia il contribuente, per prodotti spesso inutili o dannosi, come nel caso di molti psicofarmaci.

Al vertice del sistema economico e finanziario si pongono poi le banche centrali, che non hanno nulla a che fare con il libero mercato, visto che gestiscono autoritativamente, discrezionalmente, unilateralmente una moneta monopolistica, governando, con la politica monetaria tutto quello che c’è da governare, in particolare l’assegnazione in via privilegiata del denaro.

 

Tra i monopoli da abbattere, forse il più importante oggi è quindi quello monetario, affidato al sistema di diritto feudale misto pubblico-privato delle banche centrali e del sistema bancario tutto. Ciò è fonte di inaccettabili privilegi e di scelte unilaterali, sicché va rilanciata quella particolare tradizione dell’anarchismo classico, da Proudhon agli americani del XIX secolo, Warren, Tucker, Spooner, che considerava la libera emissione monetaria un caposaldo della libertà e della lotta allo sfruttamento: il Partito Libertario guarda perciò con simpatia al movimento delle criptovalute, pur operando distinguo al suo interno.

 

Tutto ciò ci porta a un altro punto centrale del Manifesto del Partito Libertario, vale a dire la critica dello Stato come abuso di posizione dominante, architrave e ossatura del sistema tutto, perché il preteso monopolio della forza e delle qualificazioni di legittimità favorisce qualsiasi abuso, oltre al proprio diretto statuale. Tuttavia, in questa fase storica,, a livello di second best, il Partito Libertario intende difendere le garanzie dello Stato di diritto dagli attacchi, che soprattutto oggi emergono prepotenti con il pretesto epidemico, fermo restando che la scelta di fondo resta quella di superare l’istituzione monopolistica in quanto ingiustificata, inefficiente e costosa: nessuno ha l’obbligo di obbedire a un soggetto che si auto-proclama legittimo per propria auto-definizione, sicché il Partito rivendica con forza il proprio anarchismo, per il quale ognuno è fonte legittima del diritto e non vi sono pretesi monopoli autorizzati in tal senso.

 

Ribadita poi la teoria della transizione dallo Stato ai Common Trust, della quale ho sopra parlato, che

comporta come primo passo la contabilizzazione del demanio, in modo da fare emergere con trasparenza queste potenti ricchezze (demanio artificiale infrastrutturale, demanio storico, monumentale e artistico, demanio capitale naturale), in modo da valutarne il modo di renderlo fruttuoso per i cittadini stessi sotto forma di dividendo e di royalties, e posta la necessità di implementare un “codice libertario” a tutto campo, il tema della libera posizione del diritto da parte di ognuno trova espressione nel modo nuovo del Partito Libertario di intendere la questione dei cosiddetti “diritti civili”, che viene intesa non, alla maniera dei radicali o della sinistra fuxia, come questione di legalità statalista e penalistica, ma come squisita questione di libertà.

 

Si ritiene, infatti, che in questioni come la libertà di parola e di dare seguito al proprio pensiero, che deve essere totale anche sui social networks con abolizione di ogni sorta di psicoreato limitativo del free speech; se le droghe, la sessualità, la famiglia, le scelte scientifiche e sanitarie, non rappresentano questioni di “legalità”, ma di libertà, lo Stato deve tenersene totalmente al di fuori, trattandosi di questioni affidate al pieno libero arbitrio e al libero contratto.

 

E infatti quanto al carcere e al diritto penale il Partito Libertario è abolizionista, convinto com’è che il carcere verrà di fatto abolito come lo conosciamo da un processo di ampia depenalizzazione, che passi dall’abolizione di tutti i reati senza vittime, come quelli relativi al commercio di droghe, e dalla dislocazione della più parte dei reati all’area del diritto civile sotto specie di risarcimento del danno e della giustizia riparativa in generale, con vasto ricorso alle misure alternative per i reati gravi.  Il PL si esprime poi per l’abolizione del TSO, togliendo così ai medici il potere di decidere della vita degli altri. Quanto alle forze di polizia, si ritiene che sia loro compito, non quello di agire da ottusi burocrati armati, per usare l’espressione di David Graeber, ma di applicare la gerarchia delle fonti e, quindi, tutelare i diritti umani lesi dai gruppi di potere, per quanto questo auspicio sia utopico finché la polizia sarà un monopolio di Stato, e quindi è difficile che la polizia manganelli l’uomo di potere che viola i diritti umani al posto dei cittadini.

 

Di conseguenza, il Partito Libertario si esprime a favore del diritto di tutti di portare armi: “Siamo per l’applicazione del principio di cui al II Emendamento alla Costituzione USA nella sua impostazione originaria jeffersoniana, vale a dire non per dare la caccia ai rubagalline secondo lo schema leghista, ma come strumento di resistenza contro la stessa oppressione statale.

Qui già si entra nella logica della strategia dei second best, o, forse meglio, di una politica immediata per l’oggi, dato che il Partito Libertario persegue un programma massimo, ma accetta i miglioramenti graduali, purché siano effettivi, sicché ogni scelta politica sarà effettuata sulla base di valutazioni di coerenza in termini di second best, vale a dire che, tra due opzioni politiche a disposizione, ve ne sarà sempre una più coerente con i principi libertari rispetto ad un’altra. Il Manifesto riconosce che “si tratta dell’attività forse più difficile e divisiva, perché è relativamente semplice convergere sui principi fondamentali, altra cosa è comprendere quale, tra le scelte concretamente sul tappeto, sia da privilegiare alla luce di quei principi. Ad esempio, siamo contrari a indiscriminati tagli della spesa pubblica che vadano in danno dei soggetti svantaggiati, sempre nella prospettiva dell’introduzione di strumenti universalistici al posto delle misure assistenziali parziali, mentre siamo favorevoli a qualsiasi forma di taglio di imposizione fiscale, anzitutto istituendo un’ampia no tax area, dato che non è attraverso le tasse che si possono reperire le risorse necessarie, ma semmai attraverso la valorizzazione del capitale comune e la libera iniziativa e la mutua associazione. Ciò comporta però una radicale critica del sistema di moneta-debito, così come ci viene imposto dall’Unione Europea e da ogni sorta di daneistocrati: da qui la necessità di applicare alla moneta il principio di sussidiarietà”.

 

Particolari difficoltà pone quindi la questione della spesa pubblica, dato che se, in linea di principio, essa dovrebbe essere osteggiata, non possono essere accettati tagli che siano discriminatori nei confronti dei soggetti più deboli, in assenza di alcuna altra forma di compensazione; peraltro si è visto che, in sede di transizione, il debito pubblico potrebbe o dovrebbe anche essere puramente e semplicemente ripudiato, anche solo per il fatto che il debito è una trappola e una truffa, dato il divieto di emissione monetaria diretta, effettuata valorizzando i retrostanti propri del paese nel rispetto del principio di sussidiarietà, tanto verticale, quindi anche in sede locale, quanto orizzontale, quindi anche da parte dei cittadini stessi.

 

Sempre in una logica di second best, anche se non lo si direbbe un programma davvero “minimo”, si propone la “rettificazione” dei grandi titoli di proprietà più marcatamente illegittimi, quindi con la loro invalidazione e assegnazione della titolarità alla generalità dei cittadini e, per le grandi imprese, forme di tassa georgista ed ecologica, in modo da compensare direttamente i cittadini stessi (e non lo Stato e la sua burocrazia) per la privazione e l’inquinamento di risorse naturali (chi inquina paga chi è inquinato e non lo Stato), al contempo abbassando la pressione fiscale, ampliando la No tax area per tutti fino a 20.000 euro di reddito, e abolendo la necessità della partita iva per le piccole attività.

 

Per quanto riguarda la struttura istituzionale continentale e interna, il Manifesto precisa che “pur non nutrendo alcuna simpatia di carattere nazionalistico, osteggiamo un percorso cieco di unificazione europea, che non sia fondato sulla valorizzazione delle realtà locali, e quindi dando vita semmai a una confederazione libera, fondata sul diritto di exit. Di conseguenza, favoriamo il processo confederativo anche a livello interno, contro ogni nuovo vagheggiamento centralistico, in nome però di un federalismo non solo territoriale, ma anche funzionale, sociale ed economico.

 

Il programma libertario ne ha anche per la scuola, dato che la scuola statale si rivela sempre di più come uno strumento fondamentale di irregimentazione delle masse giovanili, come si è constatato nella fase epidemica, in cui i ragazzi andavano a scuola a farsi spiegare ottuse “regole”, e non per guadagnare istruzione: ”L’obiettivo libertario è di separare la scuola dallo Stato, al fine di evitare ogni forma di indottrinamento ministeriale, il che comporta anche abolizione del valore legale del titolo di studio e, in prospettiva, la messa in discussione del concetto stesso di “scuola” con insegnanti istituzionali, in favore di una pedagogia e di un “liceo” diffusi nell’agorà. D’altra parte, riteniamo opportuno che la pedagogia libertaria esca dalla fase della semplice sperimentazione, per entrare nel novero dei sistemi educativi comunemente accettati. Quindi si può ammettere che si renda necessaria una base educativa minimale comune, ma senza imposizione sui modi e sui metodi, fermo restando che le vie dell’apprendimento sono infinite, consentendo così la pluralità dei contenuti, anche di base. Se il modello dell’utile universale consentirebbe a tutti di acquisire istruzione sul mercato, o di autogestirla comunitariamente, ipotesi di basic income non sufficienti da questo punto di vista devono poter essere integrate da voucher a favore dei genitori per le età più basse, e direttamente ai ragazzi a partire dalle scuole superiori, in modo da favorire la loro libera scelta: in altri termini, anche l’istruzione e l’educazione vanno ricondotte a un concetto di libertà e, in particolare, oggi, di libertà dallo statalismo.

 

Concludo riferendomi al punto oggi forse più difficile, quello dell’immigrazione, sul quale si intende articolare un discorso non demagogico né in un senso, né nell’altro, ma tale da conciliare i principi libertari con un certo realismo: “La libertà di circolazione per il mondo è una libertà fondamentale per un libertario, il quale non riconosce fondamento di legittimità ai confini degli Stati, in quanto questi sono del tutto arbitrari. Se i confini fossero aboliti, e ognuno al mondo godesse dell’utile universale e/o del libero conio, non ci sarebbero problemi di sorta alla libera circolazione, anche se una comunità territoriale potrebbe comunque prevedere delle restrizioni ad ingressi massicci. Il problema maggiore, oggi, è invece rappresentato dal nesso tassazione/welfare, per cui chi paga le tasse si aspetta di ricevere determinati servizi, e può vivere come una sopraffazione il fatto che chi venga fuori e non abbia pagato le tasse condivida con lui i servizi stessi, evidentemente riducendoli. Lo stesso vale in una prospettiva di second best fondata sul basic income, dato che l’ingresso da fuori ne determinerebbe una riduzione; per altro verso, tutti dovrebbero avere diritto di accesso al reddito di base, il quale, peraltro, a differenza dell’utile universale, non sostituisce interamente il welfare state. Si propone perciò, in una prospettiva di “meno peggio”, che le frontiere siano aperte secondo la logica degli open borders, riconoscendo il basic income all’immigrato solo dopo un certo periodo di tempo di stabilimento, che potrebbe essere indicativamente di cinque anni, nel quale si presume che per vivere abbia lavorato, e che, quantomeno come consumatore, egli ha se non altro pagato imposte”.

 

In effetti, non è nemmeno chiaro come lo stesso pensiero anarchico possa formulare una risposta definitiva e univoca al riguardo, dato che, anche ammettendo una società totalmente destatalizzata, resterebbe sempre ferma la possibilità, poniamo, per una comunità di erigere delle mura difensive, né si potrebbe ipotizzare una sorta di “obbligo” a fare entrare chiunque nel perimetro della comunità stessa; forse, anche a tale proposito, bisogna lavorare sul concetto di indennizzo, che può rivolgersi nelle due direzioni, ossia sia nel senso di pagare per non entrare, sia nel senso di far pagare per potere entrare, in una logica volontaristica e contrattualistica, che, a ben vedere, si pone alla base di qualsiasi punto programmatico dal punto di vista libertario.

 

In conclusione, si tratta di favorire qualsiasi iniziativa, che vada nella direzione dell’ampliamento della libertà, una libertà non ignara delle sue implicazioni egualitarie, osteggiando tutto quanto vada nella direzione della sua riduzione: il che rappresenta al contempo un “programma minimo” e un “programma massimo”, vale a dire una bussola sempiterna.

  

 

 

Nessun commento:

Posta un commento