-->

martedì 24 febbraio 2015

Intervista al P.M. Silvia Cecchi: "il carcere è privo di fondamento razionale"

di Fabio Massimo Nicosia


Intervistiamo la dottoressa Silvia Cecchi, Sostituto Procuratore della Repubblica a Pesaro, che da anni sviluppa, attraverso i suoi scritti, una critica dell'istituzione carceraria e dei suoi fondamenti e presupposti filosofici. La magistrata è anche un'apprezzata musicista e librettista d'opera.
 
D.  Dottoressa Cecchi, nel suo libro “Giustizia relativa e pena assoluta”, lei sostiene fondamentalmente due tesi, a proposito della indesiderabilità della sanzione carceraria. La prima è che essa coinvolge in modo totale (assoluto) la persona del reo, mentre l’atto da lui compiuto ne è solo una manifestazione parziale (relativa). La seconda è che il carcere sarebbe incostituzionale per violazione dell’art. 27, dato il suo carattere solo afflittivo e non rieducativo. Abbiamo capito bene? Può fare qualche esempio?

R.           Sì, credo che in assenza di una seria base epistemica in grado di rendere conto del rapporto tra una determinata personalità e determinati specifici suoi atti, di come davvero sta un atto alla persona, la totalitarietà della risposta sanzionatoria carceraria sia fortemente arbitraria, priva di alcun fondamento razionale, scientifico e anche criminologico. Le condotte costituenti reato coprono oltretutto una gamma estremamente diversificata di tipologie e per talune di esse la punizione della persona come tale è apertamente irragionevole, tanto che sorprende come possa essere stata mantenuta fino ad oggi, se non per conformismo e conservatorismo irriflesso del pensiero. Ma sotto questo profilo (qualitativo) e

indipendentemente da valutazioni quantitative e da considerazioni sulle caratteristiche della specifica condotta criminosa, il carcere è sempre tendenzialmente una sanzione eccedente una giusta misura di sanzione.

Così stando le cose, non deve sorprendere che anche le opinioni più attente ai temi dei diritti (così anche un celebre intervento del Comitato Nazionale di Bioetica) e che raccomandano di circoscrivere la pena carceraria alla sola privazione della libertà personale, tenendola il più possibile distinta dal sacrificio delle altre libertà fondamentali della persona (salute, lavoro, relazionalità, affettività, studio e ogni altra forma di promozione culturale), sono destinate a restare frustrate dall’evidenza contraria: perché il carcere quale oggi è inteso e realizzato è strutturalmente incapace di salvaguardare tutte le altre libertà costituzionali della persona.

Vero che certe condotte (le più gravi, recidivanti ecc) sono più espressive di altre della personalità dell’autore: condotte violente, refrattarie a qualunque richiamo al rispetto della legge e dei diritti altrui, abusi o omicidi seriali, appartenenza organica ad associazioni criminose eccetera. Ma da un lato nessuno può dimostrare che, per gravi che siano, anche tali condotte esauriscano per certo la personalità del loro autore, dall’altro e percentualmente si tratta pur sempre di una fascia di condotte e di soggetti che occupano tuttora una quota esigua della popolazione carceraria.

La stessa raccomandazione costituzionale (finalità tendenzialmente rieducativa e perseguita come principio indefettibile, indipendentemente da ogni considerazione prognostica circa il raggiungimento o fallimento del progetto) postula la sopravvivenza in ogni caso di una ‘parte buona’ della personalità, più o meno estesa: quella su cui occorre lavorare e fare leva. In ciò la scommessa umanistica a cui nessun Legislatore penale può rinunciare, e che include il diritto alla speranza, all’apprendimento dell’auto ed etero-responsabilità, alla dignità individuale e sociale. Ogni diversa concezione della pena carceraria costituirebbe negazione dei presupposti della dignità dell’essere umano, chiunque esso sia. 

Direi che il rocchetto intorno al quale ho avvolto il filo di ogni successiva considerazione sul tema, è costituito proprio da questo nucleo concettuale, scaturito del resto da riflessioni e sentimenti dettati dalla mia ormai lunga esperienza professionale.
 
D. Se pure si dovesse ritenere che per ragioni di difesa sociale fosse necessario sottoporre a significative limitazioni della libertà personale le persone effettivamente pericolose, che ne penserebbe di sostituire gli attuali penitenziari con forme di recupero sul modello delle comunità e delle case-famiglia?
R.  Non vi è dubbio che un luogo di restrizione e separazione dell’autore di fatti gravi dall’ambiente sociale in cui ha commesso il delitto o dall’ambiente criminale in cui è inserito, che possieda viceversa  caratteristiche compatibili con il rispetto effettivo delle altre libertà individuali (diritto alle relazioni, alla tutela della salute, del lavoro, dello studio ecc..) si porrebbe già in una logica ben diversa da quella carceraria su cui si appuntano le censure dei miei scritti.
 
D. Molti autori, pensiamo a Luigi Ferrajoli, parlano di un “diritto penale minimo”, al fine di deflazionare le innumerevoli ipotesi di reato che contribuiscono ad affollare inutilmente le carceri. Lei come considera questa impostazione, e quali figure di reato manterrebbe e quali, ad esempio, eliminerebbe?
R. Sono contraria al diritto penale minimo e più favorevole semmai alla sanzione carceraria minima. Non occorre rinunciare alle straordinarie opportunità che offre il diritto penale-processuale per  rinunciare ai mali della pena carceraria quale oggi è. Nel mio secondo scritto cerco di mostrare i connotati per così dire ‘positivi’ del diritto penale che differenziano questa branca del diritto da ogni altra: prima di tutto l’incisività dei mezzi istruttori, dei poteri di investigare, conoscere, sapere, scoprire. Inoltre la officialità e pubblicità del rito processuale, la ritualità stessa ecc. Inoltre la capacità di censire e valorizzare i beni individuali e comuni che ogni società assume quali valori primari e prioritari: funzione valutativa-assiologica di cui ogni altra branca del diritto è incapace. Non a caso, a dispetto di tali invocazioni (che scambiano diritto penale con sanzione penale tradizionale), il diritto penale è in evidente espansione, di pari passo con la individuazione di beni collettivi di enorme e primaria importanza sociale, un tempo sconosciuti.
Sono invece d’accordo, se si tratta di recidere dalla fitta siepe dei reati quelle ipotesi, tuttora esistenti,  francamente anacronistiche o assai meglio sanzionabili dal diritto civile o da un diritto amministrativo sanzionatorio. 
 
D. Lei pone al centro della sua riflessione la questione dei diritti della vittima, che sarebbero trascurati dalla sanzione carceraria. Ma non pensa che vi siano troppi reati senza vittima (victimless crymes), la prima categoria dei quali è rappresentata da quelli previsti dalla legislazione sulla droga? E’ noto infatti che le carceri sono strapiene di condannati per reati connessi alle droghe. Che cosa pensa in proposito di una politica profondamente antiproibizionista sulle droghe?
R. Pensando la responsabilità penale in termini ‘relazionali’ (ne parlo diffusamente nel primo e nel secondo scritto) necessariamente la vittima assume un ruolo co-protagonistico accanto a quello del reo. Né credo che possa pensarsi diversamente la radice della responsabilità, la sua sede concettuale appropriata, se non collocandola nella relazione interpersonale, a meno di non restare fatalmente assoggettati a una concezione ‘religiosa’ della responsabilità/colpa e della sanzione conseguente.
Ciò non significa tuttavia dare alla vittima poteri che non le competono e che competono agli organi di giustizia istituzionali.
Faccio un esempio che solo in apparenza può sembrare prendere il tema di lontano: i nostri commenti e giudizi comuni non spiegano come mai su un piano della nostra esistenza quotidiana ci pensiamo in conflitto, in antitesi gli uni con gli altri (reciprocamente, come singoli o come gruppi), e in questa dimensione orientiamo le nostre condotte, mentre nella riflessione solitaria che avviene (quando avviene) sul piano della filosofia, della poesia, dell’arte o della religione, scopriamo di abitare  su un piano della stessa nostra esistenza in cui ci pensiamo tutti egualmente soli, idealisti incompresi e delusi. Com’è possibile questa contraddittoria condizione?
Se si tratta, come io credo, di due livelli differenti e simultanei della nostra vita, allora anche (soprattutto) la giustizia deve situarsi, fra i due piani, su quello più elevato, trascendere le ragioni della conflittualità spicciola o passionale, e pensare sempre l’uomo come entità che merita ascolto e dignità, al di là degli atti compiuti. Qualcosa di più di una semplice posizione di equidistanza, sì una posizione di intelligenza che sappia distinguere la severa censura degli atti dalla gentilezza (aperta e non chiusa, di vicinanza e non di distanza) che sempre si deve alla persona.
Basterebbe questa sola considerazione a spiegare perché la giustizia penale non possa usare gli strumenti punitivi e la stessa logica del conflitto ‘di primo livello’. Comprendiamo inoltre assai meglio in che cosa consista, nella sua espressione migliore, l’essenza della pratica di ‘mediazione’ in materia penale.
Comprendiamo infine perché al maggior protagonismo accordato alla vittima non debba corrispondere un suo potere di ‘farsi giustizia da sé’ o di pretendere dalla giustizia pubblica l’accoglienza incondizionata delle proprie istanze.
Superata la motivata diffidenza per un’etica del diritto, potremo tornare a cogliere il nucleo etico della giustizia nella prospettiva di una lettura relazionale della responsabilità, in cui il baricentro etico si sposta dall’ impervia collocazione infrapsichica individuale, alla necessaria etica dei comportamenti e delle relazioni, del rispetto e della comprensione dell’altro.
Sotto l’altro aspetto segnalato, i reati senza vittima sono eterogenei: reati a sfondo economico in cui la vittima è tutelata da assicurazione e quindi non subisce alcun vulnus (se non ‘modale’, ma non è il caso dei cc.dd. victimless crymes); reati come la droga in cui le vittime esistono ma non sono la controparte immediata del reato… La domanda sull’abolizionismo risponde a logica del tutto diversa da quella in cui si muovono le mie considerazioni.
Tuttavia, poiché mi viene chiesto, e spostandomi sul piano della sociologia ed economia del crimine, ritengo che scelte antiproibizioniste determinerebbero una caduta significativa del substrato di profitto finanziario che costituisce uno dei motori primi del mercato delle droghe, e rispetto al quale le condotte di acquisto, consumo e piccolo spaccio non sono altro che epifenomeni o, visti dalla parte di chi ne trae profitto, espressione della più cinica strumentalizzazione delle fragilità diffuse specie nelle fasce giovanili, per finalità appunto di profitto…
 
D.Lei si pronuncia fondamentalmente contro il carcere, ma non contro il diritto penale in quanto tale, in quanto strumento di tutela dei beni giuridici. Ma non pensa che il diritto penale, con la sua pretesa di sindacare il foro interno delle persone (dolo e colpa nelle loro varie articolazioni), sia in quanto tale una branca del diritto poco laica, quando il vero problema è appunto quello di risarcire “civilmente” i danneggiati?
R. Per quanto accennato poc’anzi, ritengo che il diritto penale debba essere sempre un diritto laico, nella misura in cui deve essere incentrato sulla dimensione relazionale del rapporti interpersonali,  ritirandosi da ogni tentazione di scendere (con procedimento deduttivo) arbitrariamente nel fondo etico o psichico imperscrutabile dell’individuo.  Non occorre rinunciare a una dimensione morale del diritto per poterlo definire laico, ma basta spostarne il baricentro etico sul piano delle interazioni e delle relazioni.
Il concetto di ‘risarcimento’, per quanto allargato e inclusivo, è del tutto insoddisfacente rispetto alla molteplicità di piani offesi dal reato. Lo dimostra a contrario la pratica della mediazione, vera controprova della profondità, pluralità dei livelli attinti dal reato e che di cui la vittima ha diritto di trovare ‘riparazione’ (concetto assai più lato di quello di risarcimento’ specie in senso civilistico…). Il reato reclama risposte sia sul versante della vittima sia su quella del reo, per quanto si tratti di risposte diversificate.
D. Che cosa pensa della politica radicale sulle carceri e a favore dell’amnistia e dell’indulto, come rimedio straordinario deflazionistico, anche a fronte della nota sentenza Cedu “Torreggiani”?
R.  Non credo che amnistia e indulto possano rimediare se non alla cresta emergente del problema carcerario, ma provocando gravi vuoti di risposta penale e dunque di ingiustizia sul piano diritto penale, mentre ciò su cui stiamo ragionando è un nuovo pensiero (o ‘filosofia’ come anche si dice) del reato e della sanzione penale.
 
D. Che cosa pensa dei provvedimenti in corso di elaborazione da parte del governo in materia di detenzione domiciliare, archiviazione per tenuità del danno, e in genere delle sanzioni alternative al carcere?
R. Penso che questi nuovi istituti rappresentino tentativi iniziali di risposta sanzionatorie alternative/ sostitutive al carcere e dunque primi passi mossi sulla strada di una revisione teorico-pratica del c.d. diritto sanzionatorio.
 
D. Ci consenta una domanda di carattere personale: Lei di professione è Sostituto Procuratore della Repubblica. Come vive nella sua attività professionale le sue idee riformatrici, o vive, come capita sovente a tutti noi, una sorta di scissione della personalità tra convincimenti interiori ed esigenze professionali?
R.   L’esperienza professionale mi parla soprattutto di una ineffettività della sanzione penale, e, nei casi in cui applicata, di una sua inefficacia rispetto ai fini perseguiti. Mi sono dunque trovata a domandarmi se ciò non fosse la conseguenza di una improprietà della sanzione, piuttosto che l’effetto di un cattivo funzionamento della giustizia e di una carenza di lavoro o di capacità dei magistrati. 
La finalità principale delle riflessioni che svolgo sul punto si muove proprio nella direzione della individuazione di sanzioni più efficaci, più effettive e più impegnative per il reo, e al tempo stesso più ‘utili’ alla vittima. Tutto ciò è sintonico e non in contraddizione con la mia professione e le mie funzioni.
Io credo che sia assolutamente necessario alla coscienza civile dei cittadini e al loro senso di appartenenza ad una società in cui si riconoscono, che siano acclarate (e solo i mezzi istruttori penali lo consentono) le verità dei fatti illeciti, e che siano pronunciate le relative responsabilità. Oggi il processo penale è un imbuto dal collo stretto: riesce ad acquisire una messe di preziose conoscenze e verità (anche al di là dei tentativi frequenti di depistaggio, almeno nei casi giudiziari nevralgici), ma non riesce a portarle alle conseguenze ultime, a tradurle in pronunce di responsabilità e in applicazione di sanzioni appropriate. Ciò dipende anche, come ho detto e come ritengo, dall’inadeguatezza dell’apparato sanzionatorio.
Ritengo al contrario che il diritto penale sostanziale e processuale penale siano indispensabili al consolidamento e alla conservazione di una coscienza civile collettiva.

D.Per concludere con una domanda frivola. Leggiamo che lei è musicista e librettista d’opera di musica contemporanea. Quali sono i suoi gusti in tale ambito?  Conosce Elliott Carter?
R.      Conosco Elliott Carter solo dalla posizione di ascoltatrice. Non ho mai visto la sua scrittura musicale, non conosco l’intera sua opera ma ho solo ascoltato talune sue composizioni. Nei limiti di questa conoscenza posso solo dire che Carter è un compositore eccellente, capace di una tessitura orchestrale di ottima fattura e pregio, di grande intelligenza nel trattamento consequenziale dei nuclei tematici e dei loro effetti melodici, armonici e timbrici. Grazie per la domanda… divagatoria.

 

1 commento: